Immobiliare

Sismabonus 2020: guida tecnica alla compilazione dell’Allegato B

Focus sul decreto con le linee guida per la classificazione sismica delle costruzioni ai fini dell’ottenimento del SismaBonus
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Sismabonus 2020: guida tecnica alla compilazione dell’Allegato B
Lo strumento del Sismabonus nasce con la la legge di bilancio del 2017 ed attraverso il d.m. n. 24 del 9 gennaio 2020, si rinnova l’applicazione di questa detrazione ai casi illustrati qui di seguito.

Quando si richiede il Sismabonus?

Il cittadino può richiedere il Sismabonus se provvede a:
  • Messa in sicurezza statica: molto spesso si hanno di fronte strutture progettate ai soli carichi verticali o frutto di accrescimenti e demolizioni volumetriche o di cambi di destinazione d’uso non controllate, pertanto il legislatore indica come tassativo il previo controllo delle condizioni statiche per poi intervenire su quelle di risposta al sisma di progetto.
  • Miglioramento delle prestazioni antisismiche della costruzione nel suo complesso.
  • Classificazione e verifica sismica degli immobili.

Sismabonus e operazioni preliminari

Occorre però sottolineare che l’intervento è accompagnato da operazioni preliminari che concorrono a definirlo, pertanto il legislatore non contempla il costo fino a sè stesso ma anche le spese riguardanti:
  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori.
“La detrazione fiscale è ripartita in cinque anni in quote uguali, a partire dall’anno in cui sono stati pagati gli interventi, e: nel caso di abitazioni e edifici utilizzati per attività produttive, è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro per unità immobiliare e per ciascuno anno ed arriva al: •  70% se si passa a 1 classe di rischio inferiore •  80% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori nel caso di parti comuni dei condomini è calcolata su una spesa massima di 96 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono il condominio ed arriva al: •  75% se si passa a 1 classe di rischio inferiore •  85% se si passa a 2 o più classi di rischio inferiori”. Il professionista incaricato dovrà provvedere alla redazione dell’attestazione della classe di rischio sismico della costruzione precedente l’intervento e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato (allegato B del decreto ministeriale n. 24 del 9 gennaio 2020). L’Allegato B è disponibile in free download insieme all’allegato A alla fine dell’articolo. Analisi dell’Allegato B figura 1 Questo è il frontespizio del modulo di attestazione che il professionista deve compilare: vi sono riportate le indicazioni generali del fabbricato oggetto di classificazione, ovvero il Comune di riferimento, la toponomastica corrispondente e gli estremi catastali. figura 2 Dati del professionista incaricato. figura 3 Dichiara di avere i requisiti previsti all’art. 3 del Testo coordinato del decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2017, n. 65 e indica se provvede alla sola valutazione del rischio sismico o se, invece, presenta un progetto di mitigazione del rischio sismico. Quest’ultimo dovrà quindi prevedere un confronto migliorativo tra lo stato di fatto e quello di progetto, ovvero prevedere almeno un salto di classe, valutato mediante un metodo convenzionale o semplificato. figura 4 In questo prospetto il professionista dovrà effettuare un distinguo tra lo stato di fatto e quello di progetto, indicando per ciascuno la classe di rischio, l’indice di sicurezza strutturale (IS-V) ed il valore di Perdita Annua Media (PAM) dedotti dal metodo o convenzionale o semplificato. Nel caso dello stato di progetto dovranno, inoltre essere indicati gli estremi del deposito presso il Genio Civile distinguendo tra deposito ed autorizzazione. Quest’ultima, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 90, è prevista nel caso di: “a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo; b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico”. figura 5 Parte conclusiva dell’attestazione in cui il professionista dichiara il miglioramento ottenuto in termini di numero di classi superate. Leggi anche: Ristrutturazioni edilizie: pubblicata la guida delle Entrate Giugno 2017 Articolo pubblicato il 30.01.2017 – aggiornato il 19.02.2020
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