Immobiliare
Sismabonus 2020: guida tecnica alla compilazione dell’Allegato B
Focus sul decreto con le linee guida per la classificazione sismica delle costruzioni ai fini dell’ottenimento del SismaBonus
Condividi
Lo strumento del Sismabonus nasce con la la legge di bilancio del 2017 ed attraverso il d.m. n. 24 del 9 gennaio 2020, si rinnova l’applicazione di questa detrazione ai casi illustrati qui di seguito.
Questo è il frontespizio del modulo di attestazione che il professionista deve compilare: vi sono riportate le indicazioni generali del fabbricato oggetto di classificazione, ovvero il Comune di riferimento, la toponomastica corrispondente e gli estremi catastali.
Dati del professionista incaricato.
Dichiara di avere i requisiti previsti all’art. 3 del Testo coordinato del decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2017, n. 65 e indica se provvede alla sola valutazione del rischio sismico o se, invece, presenta un progetto di mitigazione del rischio sismico. Quest’ultimo dovrà quindi prevedere un confronto migliorativo tra lo stato di fatto e quello di progetto, ovvero prevedere almeno un salto di classe, valutato mediante un metodo convenzionale o semplificato.
In questo prospetto il professionista dovrà effettuare un distinguo tra lo stato di fatto e quello di progetto, indicando per ciascuno la classe di rischio, l’indice di sicurezza strutturale (IS-V) ed il valore di Perdita Annua Media (PAM) dedotti dal metodo o convenzionale o semplificato. Nel caso dello stato di progetto dovranno, inoltre essere indicati gli estremi del deposito presso il Genio Civile distinguendo tra deposito ed autorizzazione. Quest’ultima, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 90, è prevista nel caso di:
“a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico”.
Parte conclusiva dell’attestazione in cui il professionista dichiara il miglioramento ottenuto in termini di numero di classi superate.
Leggi anche: Ristrutturazioni edilizie: pubblicata la guida delle Entrate Giugno 2017
Articolo pubblicato il 30.01.2017 – aggiornato il 19.02.2020
Quando si richiede il Sismabonus?
Il cittadino può richiedere il Sismabonus se provvede a:- Messa in sicurezza statica: molto spesso si hanno di fronte strutture progettate ai soli carichi verticali o frutto di accrescimenti e demolizioni volumetriche o di cambi di destinazione d’uso non controllate, pertanto il legislatore indica come tassativo il previo controllo delle condizioni statiche per poi intervenire su quelle di risposta al sisma di progetto.
- Miglioramento delle prestazioni antisismiche della costruzione nel suo complesso.
- Classificazione e verifica sismica degli immobili.
Sismabonus e operazioni preliminari
Occorre però sottolineare che l’intervento è accompagnato da operazioni preliminari che concorrono a definirlo, pertanto il legislatore non contempla il costo fino a sè stesso ma anche le spese riguardanti:- la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
- le prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
- il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori.
Questo è il frontespizio del modulo di attestazione che il professionista deve compilare: vi sono riportate le indicazioni generali del fabbricato oggetto di classificazione, ovvero il Comune di riferimento, la toponomastica corrispondente e gli estremi catastali.
Dati del professionista incaricato.
Dichiara di avere i requisiti previsti all’art. 3 del Testo coordinato del decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 come modificato dal Decreto Ministeriale 7 marzo 2017, n. 65 e indica se provvede alla sola valutazione del rischio sismico o se, invece, presenta un progetto di mitigazione del rischio sismico. Quest’ultimo dovrà quindi prevedere un confronto migliorativo tra lo stato di fatto e quello di progetto, ovvero prevedere almeno un salto di classe, valutato mediante un metodo convenzionale o semplificato.
In questo prospetto il professionista dovrà effettuare un distinguo tra lo stato di fatto e quello di progetto, indicando per ciascuno la classe di rischio, l’indice di sicurezza strutturale (IS-V) ed il valore di Perdita Annua Media (PAM) dedotti dal metodo o convenzionale o semplificato. Nel caso dello stato di progetto dovranno, inoltre essere indicati gli estremi del deposito presso il Genio Civile distinguendo tra deposito ed autorizzazione. Quest’ultima, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, art. 90, è prevista nel caso di:
“a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico”.
Parte conclusiva dell’attestazione in cui il professionista dichiara il miglioramento ottenuto in termini di numero di classi superate.
Leggi anche: Ristrutturazioni edilizie: pubblicata la guida delle Entrate Giugno 2017
Articolo pubblicato il 30.01.2017 – aggiornato il 19.02.2020