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Sisma 2016 e Superbonus: tutte le novità introdotte dall’Ordinanza 111

Importanti novità per la ricostruzione privata: dal contributo per i condomini sino al rifinanziamento del Fondo Anticipo per le parcelle dei professionisti
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Sisma 2016 e Superbonus: tutte le novità introdotte dall’Ordinanza 111
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha emesso lOrdinanza n. 111(23 dicembre 2020) in merito alle “Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata”. Un documento determinante per completare la disciplina degli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio privato, gravemente ridimensionato dal sisma del 2016, e rivedere il meccanismo dei contributi previsti, anche in seguito all’introduzione del Superbonus 110%. L’Ordinanza prevede importanti novità in numerosi ambiti, dal contributo ai condomini sino al rifinanziamento del Fondo Anticipo per le parcelle dei professionisti. Vediamole, nel dettaglio.

Ricostruzione e Superbonus

Gli incentivi fiscali legati al Superbonus sono fruibili per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Le agevolazioni riguardano tutti gli interventi edilizi per la ricostruzione e riparazione nel sito originario o, dove necessario, in altro luogo. Ai fini delle nuove domande per poter accedere ai contributi del Superbonus, l’ordinanza sottolinea che è possibile redigere un progetto unitario dell’intervento ed un unico computo metrico estimativo.  Per poter accedere al Superbonus, in aggiunta al contributo, è possibile redigere un progetto unitario e un unico computo metrico estimativo. Qualora il contributo fosse stato già concesso è sufficiente, se necessario, presentare una variante in corso d’opera.

Proroga dei termini

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione delle richieste di contributo per i danni gravi. I proprietari o i tecnici sono obbligati a presentare agli Uffici speciali, entro il 31 luglio 2021, una dichiarazione con la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo. L’Ordinanza definisce anche il calendario relativo alle domande semplificate per i danni lievi. Resta fermo il termine del 31 gennaio per le eventuali integrazioni delle pratiche presentate e già corredate degli elementi necessari. La legge concede più tempo per la definizione delle altre domande: il 28 febbraio è il termine per gli edifici nei quali sia presente almeno un’unità qualificata come abitazione principale i cui proprietari usufruiscono del Cas. Se il proprietario dell’abitazione principale usufruisce di una soluzione abitativa di emergenza, la pratica può essere presentata entro il 31 marzo. Per tutti gli altri casi, il termine ultimo è il 30 aprile.

Contributo per i condomini

L’Ordinanza 111 permette un miglior riparto del contributo pubblico per la demolizione e ricostruzione dei condomini. Spesso accade che le unità immobiliari situate ai piani inferiori dell’edificio subiscano più danni di quelle ai piani alti, e l’attuale meccanismo di riparto del contributo non ne tiene pienamente conto. Ora gli interventi si considerano effettuati interamente sulle parti comuni ed il contributo è concesso all’amministratore del condominio ai fini della cessione alla banca. Sarà poi il professionista incaricato del progetto, con l’autorizzazione dell’assemblea del condominio, a stabilire la ripartizione dei costi dell’intervento distinguendo tra le strutture e le finiture e gli impianti.

Immobili di interesse culturale

In attesa della nuova normativa sulla riparazione ed il recupero degli immobili di interesse culturale appartenenti ai privati, l’Ordinanza prevede l’applicazione delle vecchie regole. In un momento successivo si potranno modificare i progetti con una variante, chiedendo l’applicazione del nuovo regime, se più favorevole. Nello stesso tempo si chiarisce che le maggiorazioni del contributo riservate agli edifici specificamente vincolati dalla Sovrintendenza alla data del sisma, si applicano anche agli immobili che hanno presentato l’istanza di verifica dell’interesse culturale. Purché il via libera della Sovrintendenza arrivi prima della concessione del contributo.

Ruderi e collabenti

Nuove regole per favorire la ricostruzione ed il ripristino dei centri urbani in condizioni di sicurezza. La norma affronta la tematica relativa alla demolizione di ruderi e collabenti pericolosi per la pubblica incolumità. Nello specifico, l’Ordinanza stabilisce che questi edifici debbano essere messi in sicurezza o demoliti dai legittimi proprietari, con un contributo di 80 euro al metro quadro. Nel caso in cui i titolari degli immobili in questione, spesso abbandonati, siano irreperibili, il Comune la possibilità di provvedere direttamente agli interventi necessari per la messa in sicurezza. Saranno utilizzati, per l’occasione, i fondi del Commissario alla ricostruzione, che a sua volta provvederà al recupero delle somme nei confronti dei proprietari.

Cambio destinazione d’uso

Previsto il cambio di destinazione d’uso dell’immobile riparato o ricostruito con il contributo pubblico, rispetto a quella originaria. Una novità sostanziale, visto che la vecchia norma stabiliva un divieto del cambio di destinazione per due anni dall’ultimazione dei lavori. E ancora: ampliata al 40% la quota dei lavori di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma che può essere concessa in subappalto dall’impresa aggiudicataria. Nello stesso tempo, si innalza da 150 a 258 mila euro l’importo dei lavori che può essere eseguito dalle imprese che non hanno una classificazione Soa.

L’Ordinanza 100

Prorogato al 31 gennaio 2021 il termine concesso ai professionisti e ai proprietari per aderire al regime semplificato dell’Ordinanza 100 (“Semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata”). Lo slittamento vale per le pratiche già presentate e con le necessarie integrazioni. Inoltre, vengono aumentate le soglie d’importo dei lavori di riparazione e ricostruzione sotto le quali è obbligatoria la presentazione delle domande di contributo con le procedure dell’Ordinanza 100. I tetti vengono ampliati, in particolare, per tener conto degli interventi sui condomini. Altra novità: si potrà indicare la ditta appaltatrice anche successivamente alla presentazione dell’istanza, purché entro i successivi 30 giorni. Abrogato l’obbligo del ribasso d’asta, considerato che non è più necessario procedere a una gara informale.

Fondo Anticipo Professionisti

Stanziati 25 milioni di euro per concedere l’anticipo del 50% delle parcelle ai professionisti al momento della presentazione dei progetti. Il fondo rotativo da 50 milioni di euro stanziato dall’Ordinanza 94 di marzo 2020 era infatti sostanzialmente esaurito. Si prevede l’applicazione della maggiorazione del 10% per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici per i proprietari con gravi disabilità motorie o un’invalidità permanenti pari o superiori al 75%. Finora dovevano ricorrere entrambi le condizioni per ottenere la maggiorazione.
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