Immobiliare
Quando non occorre il visto di conformità per la comunicazione della cessione del credito?
Non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione delle opzioni è trasmessa a decorrere dal 1° gennaio 2022
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Sussiste l’obbligo del visto di conformità per la cessione del credito, non ancora comunicata, per lavori effettuati nel 2021?
L’Agenzia delle Entrate risponde a un contribuente che chiede se sia tenuto a richiedere il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione/attestazione della congruità delle spese sostenute il 1° dicembre 2021 per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, per i quali intende esercitare l’opzione per la cessione del credito, posto che il 3 gennaio 2022 non ha ancora trasmesso la relativa comunicazione di cessione.
Secondo l’articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022, che ha abrogato il decreto legge n. 157 del 2021, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge. Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022, l’Agenzia ritiene che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle entrate a decorrere da tale data.