Edilizia

IVA agevolata del 4% per ascensori finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche

L'Agenzia delle Entrate interviene in merito all'applicabilità dell'IVA agevolata per lavori di installazione di ascensori al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, chiarendo i diversi profili fiscali e la distinzione tra beni significativi e "parti staccate"
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IVA agevolata del 4% per ascensori finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche

Per i lavori su ascensori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche torna applicabile l’IVA agevolata del 4%. L’Agenzia delle Entrate con la risposta alla consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019 ha chiarito che per l’installazione, il rifacimento o l’adeguamento di ascensori, nell’ambito di lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%.

Invece, negli altri casi, l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria soggetta all’aliquota IVA agevolata, superiore, del 10%.

Più in dettaglio nella citata consulenza giuridica n. 18/2019 è stato chiarito che:

  • l’installazione, rifacimento ovvero adeguamento degli ascensori, nell’ambito di lavori finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche rientra nel numero 41-ter) della Tabella A , parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”, tra cui rientrano il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici, compresi gli ascensori, in funzione di comprovate esigenze di soggetti in condizione di disabilità motoria e sensoriale;
  • l’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999, che prevede l’aliquota IVA del 10% torna applicabile in presenza di generici interventi di manutenzione straordinaria, con i limiti previsti per i “beni significativi” (si veda più avanti), tra i quali rientrano gli ascensori;
  • torna applicabile l’aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria consistenti nelle verifiche periodiche sugli ascensori installati nei predetti edifici;
  • torna applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22% ai servizi consistenti nella disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire interventi di assistenza sugli impianti anche nelle ore notturne e nei festivi, in quanto non riconducibili a prestazioni di manutenzione ordinaria.

Beni significativi: profili IVA

Si ricorda che alle prestazioni aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, torna applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Così come chiarito dal Ministero delle Finanze con la circolare 7 aprile 2000, n. 71, l’aliquota ridotta del 10% è applicabile anche “alle materie prime e semilavorate e agli altri beni necessari per i lavori, forniti nell’ambito dell’intervento agevolato”. Tali beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione.

Invece, nei casi in cui per effettuare la prestazione di manutenzione ordinaria o straordinaria vengano effettuate anche forniture di beni significativi, l’aliquota IVA ridotta del 10% può essere applicata ai citati beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi. La parte del valore del bene significativo che supera il valore netto della manutenzione sarà soggetta all’aliquota IVA stabilita per il bene stesso (nella generalità dei casi aliquota IVA ordinaria del 22%).

I beni di importo significativo sono (elenco tassativo di cui al D.M. 29 dicembre 1999):

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi interni ed esterni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

IVA agevolata del 10%, beni significativi e “parti staccate”

La Legge di Bilancio 2018 ha chiarito che per la determinazione del valore dei beni significativi, si deve tenere conto dell’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. Più nel dettaglio la disposizione normativa ha precisato che come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

In base a quanto scritto ne consegue che qualora l’intervento comprenda sia beni significativi che “parti staccate” degli stessi per determinare il valore della prestazione da assoggettare ad aliquota del 10% bisogna guardare all’“autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale”.

IVA agevolata del 10% e manutenzioni edilizie

Un aspetto da evidenziare è che la Legge di Bilancio 2018 nulla dice con riferimento alla qualifica di soggetto passivo IVA ovvero di privato che il committente deve avere per beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10% in materia di manutenzioni edilizie. Sul punto si segnala che la CM n. 71/E/2000 nonché la più “recente” CM n. 37/E del 22 dicembre 2015 hanno precisato che l’aliquota IVA agevolata del 10% torna applicabile unicamente alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati consumatori. A medesime conclusioni è pervenuta la Direzione Centrale Normativa con l’interpello n. 954-375/2017.

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