Immobiliare
Isolamento e cappotto termico: la scelta del condomino tra Ecobonus e bonus facciate
Il caso del cappotto termico come spunto per l'AdE per chiarire come il singolo condomino può decidere se fruire dell'una o dell'altra detrazione, indipendentemente dalla scelta degli altri
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 49/E del 1° settembre 2020, chiarisce che, in caso di interventi condominiali influenti dal punto di vista termico come il cappotto termico e che accedono sia al Bonus facciate che all’Ecobonus, il singolo condomino può scegliere liberamente se fruire dell’una o dell’altra detrazione. Indipendentemente dalla scelta degli altri.
Il quesito
L’Agenzia ha risposto in tal senso a un amministratore di un condominio (sito in zona omogenea B) sulle cui facciate deve essere realizzato un cappotto termico esterno. Intervento che potrebbe accedere sia al Bonus facciate che all’Ecobonus. L’istante chiedeva se ciascun condomino può scegliere in autonomia di quale agevolazione fruire, o se a contrario, la scelta dell’assemblea condominiale sia vincolante per tutti. La richiesta era legata al fatto che l’accesso all’Ecobonus consentiva, diversamente dal Bonus Facciate, anche la possibilità di optare per la cessione del credito.Il parere dell’Agenzia
Il Bonus facciate, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B o in quelle assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti e i lavori devono essere effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Sono inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Se l’intervento effettuato influenza l’edificio dal punto di vista termico o interessa più del 10% dell’intonaco della sua superficie disperdente lorda complessiva, deve anche soddisfare i requisiti del Decreto MISE 26 giugno 2015 (cd. Decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio. Diversamente dalle altre agevolazioni esistenti (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus), il Bonus facciate non prevede un limite di spesa agevolata. In merito agli interventi eseguiti sulle facciate che sono influenti dal punto vista termico, la Circolare n.2/E del 2020 ha precisato che vanno applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio che accedono all’Ecobonus. Di conseguenza i contribuenti:- dovranno pagare le spese tramite bonifico bancario o postale “parlante” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (eventualmente anche avvalendosi di quelli predisposti dalle banche ai fini dell’Ecobonus o del Bonus per le ristrutturazioni);
- dovranno acquisire e conservare: l’asseverazione del tecnico abilitato che certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti, eventualmente sostituita da quella del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; l’attestato di prestazione energetica (Ape), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali;
- entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dovranno inviare all’ENEA, esclusivamente in via telematica, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.