Ecobonus, a quali soggetti si può cedere il credito d’imposta?
                                L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 76 del 2 febbraio 2021, tratta della cessione del credito d’imposta ottenuto con l’Ecobonus. Il caso è quello di una società Alfa che ha venduto a una società Beta materiali necessari per la realizzazione di un isolamento termico per interventi di riqualificazione energetica presso un condominio.
Beta, a parziale pagamento delle proprie fatture per gli interventi di riqualificazione, ha ricevuto dal condominio un credito di imposta, e, verificata l’impossibilità di cedere il proprio credito d’imposta ad altri fornitori, intende cedere ad Alfa l’intero credito d’imposta residuo, in parte a compensazione del proprio credito e in parte dietro pagamento di un corrispettivo.
Alfa, che vanta un credito nei confronti di Beta, di cui solo una parte derivante dalla fornitura di detti materiali, chiede se sia possibile ricevere l’intero credito d’imposta da Beta, quindi, in altre parole, se sia possibile effettuare la cessione del credito d’imposta maturato nei confronti di un solo fornitore (anche per una somma eccedente l’ammontare del debito che il cedente ha nei confronti del fornitore).
L’Agenzia richiama un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine agli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica che scaturirebbero dalla cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni. Tale parere ha chiarito che:
- la cessione del credito prevista per le detrazioni fiscali deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
 - per altri soggetti privati, cioè soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione devono intendersi, ad esempio, i diversi condòmini, in ipotesi di interventi su parti comuni, oppure le diverse società facenti parte di un gruppo, in ipotesi di interventi eseguiti da una sola di loro.
 
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Sussiste il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione
Con la circolare n. 17/E del 2018, l’Agenzia ha precisato che sussiste il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, e quindi la possibilità di cedere il rispettivo credito, tra gli altri, al sub-appaltatore di cui si sia avvalso il fornitore oppure al soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, “trattandosi comunque di soggetti che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
Decisivo, dunque, è il necessario collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, che deve essere valutato tanto con riferimento alla cessione originaria quanto relativamente all’unica ulteriore cessione consentita. Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che sia possibile effettuare la cessione integrale del credito da parte di Beta a favore di Alfa, fornitore dei materiali, sul presupposto che risulti un collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni summenzionate, circostanza soggetta al potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Alfa potrà quindi utilizzare, nel limite delle rate residue, ed esclusivamente in compensazione il credito ceduto da Beta, esclusa ogni altra forma di compensazione o richiesta di rimborso. La sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui il credito è acquisito.