In caso di
compravendita di un immobile, il soggetto che acquista può usufruire delle detrazioni IRPEF spettanti anche nel caso in cui la società cedente, proprietaria originaria che si è occupata della ristrutturazione dell’edificio, ha ottenuto sullo stesso gli sconti riconosciuti da Ecobonus e
Sismabonus.
Non c’è quindi divieto di cumulabilità tra le detrazioni. Lo ha chiarito recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello a n. 437/2021, dove ha specificato condizioni, casi e requisiti di ammissibilità.
Ecobonus e Sismabonus sono cumulabili con le detrazioni IRPEF? Il quesito
All’Agenzia delle Entrate si è rivolta la società Alfa S.r.l., che si occupa di
costruzione di edifici residenziali e non residenziali. Il quesito portato all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria, nello specifico, riguarda un intero fabbricato a destinazione abitativa, su cui sono stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia aventi – a parere dell’istante – le caratteristiche per fruire delle detrazioni ai fini IRES in materia di risparmio energetico (cd. “Ecobonus”) e misure antisismiche (cd. “Sismabonus”).
Ultimati i lavori, l’istante ha dichiarato di aver intenzione di procedere con la vendita delle unità abitative facenti parte del suddetto immobile. E, con l’istanza di interpello presentata alla Divisione Contribuenti AE, ha chiesto di avere chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire, per un immobile ristrutturato e in presenza di tutti i presupposti, della detrazione IRPEF – di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del TUIR – laddove sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, in
materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche.
Ecobonus e Sismabonus, nessun divieto di cumulabilità con detrazioni e sconti IRPEF: i chiarimenti AE
Fatti salvi i requisiti richiesti per l’
ottenimento di Ecobonus, Sismabonus e detrazioni IRPEF e IRES (per cui rimangono fermi condizioni e limiti imposti dal legislatore), l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso in questione. Definendo
limiti e condizioni della cumulabilità tra i vari sconti fiscali.
Nello specifico, l’AE ha ribadito – rifacendosi a quanto stabilito dalla risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 – che le detrazioni in materia di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus), spettano ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti,
a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Inoltre, nello stesso documento, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di reddito di impresa (cd. “Sismabonus”).
Pertanto, si ritiene che l’acquirente di un immobile ristrutturato possa fruire (in presenza di tutti i presupposti) della detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del D.P.R. 917/1986, anche nel caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai fini IRES, riconosciute da Ecobonus e Sismabonus.
In conclusione,
non esiste divieto di cumulabilità se sussistono invece i requisiti di accesso agli sconti fiscali introdotti e approvati dal legislatore.