Immobiliare
Ecobonus, sì per interventi di recupero con cambio di destinazione d’uso
Non si può fruire, invece, della detrazione del 50% prevista dal Tuir se l'immobile a seguito degli interventi non avrà una destinazione d'uso abitativa
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L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 611/2021, fornisce chiarimenti sull‘ecobonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio con cambio di destinazione d’uso di un appartamento (categoria catastale A/3) che al termine dei lavori verrebbe concesso in comodato, al coniuge, come studio professionale, e per interventi di efficientamento energetico.
Cambio d’uso: perdita delle detrazioni?
L’istante chiede se il cambio di destinazione d’uso possa comportare la perdita delle detrazioni:- 50 per cento e con il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021 per interventi su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti (art. 16-bis del Tuir);
- ecobonus su tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.