Immobiliare

Ecobonus, sì per interventi di recupero con cambio di destinazione d’uso

Non si può fruire, invece, della detrazione del 50% prevista dal Tuir se l'immobile a seguito degli interventi non avrà una destinazione d'uso abitativa
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Ecobonus, sì per interventi di recupero con cambio di destinazione d’uso
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 611/2021, fornisce chiarimenti sull‘ecobonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio con cambio di destinazione d’uso di un appartamento (categoria catastale A/3) che al termine dei lavori verrebbe concesso in comodato, al coniuge, come studio professionale, e per interventi di efficientamento energetico.

Cambio d’uso: perdita delle detrazioni?

L’istante chiede se il cambio di destinazione d’uso possa comportare la perdita delle detrazioni:
  • 50 per cento e con il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021 per interventi su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti (art. 16-bis del Tuir);
  • ecobonus su tutti gli edifici esistenti, anche non “residenziali”.

Ecobonus anche per immobili non abitativi

L’Agenzia fa presente che l’Istante non potrà fruire della detrazione del 50% prevista dal Tuir, dato che l’immobile a seguito degli interventi non avrà una destinazione d’uso abitativa. Sarà, invece, possibile fruire dell’ecobonus,  che spetta anche per interventi realizzati su immobili non abitativi, nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti richiesti dalla normativa. Agenzia delle Entrate, Risposta n. 611 del 17 settembre 2021
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