Immobiliare

Ecobonus: come fare la comunicazione on line all’Enea

Indicazioni utili per la pratica Enea, che permette di ottenere le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica
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Ecobonus: come fare la comunicazione on line all’Enea
Il sito Ecobonus 2019 dell’Enea è dedicato all’invio telematico della documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, in seguito alla pubblicazione della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Gu n. 302 del 31 dicembre 2018), sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi sull’involucro delle parti comuni degli edifici condominiali (aliquote del 70%,75%, 80% e 85%) e fino al 31 dicembre 2019 negli altri casi (aliquote del 50% e 65%).

Le aliquote e i campi di applicazione

L’aliquota ecobonus di detrazione al 50% è confermata per:
  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  • schermature solari,
  • caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione con un’efficienza media stagionale almeno di classe A . Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII.
L’aliquota ecobonus al 65% si applica a:
  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, generatori d’aria a condensazione.
Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro. Le aliquote di detrazione al 70% e al 75% sono confermate per gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Le zone sismiche

Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Un disegno di legge per ridefinire le aliquote

Un disegno di legge in discussione nella competente commissione del Senato, punta a ridefinire gli attuali ecobonus legati alle ristrutturazioni. L’aliquota base verrebbe ridotta al 35%, ma verrebbe introdotta un’agevolazione del 65%, e fino ad un ammontare massimo di 96.000 euro, per interventi di ristrutturazione, miglioramento antisismico ed efficientamento energetico in edifici siti in aree periferiche o degradate. La ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive e alberghiere nel medesima tipologia di aree darebbe invece diritto ad agevolazioni fino al 60%. Il ddl prevede anche un meccanismo premiale per gli ecobonus, proporzionato al miglioramento della classe energetica e permette ai comuni di attuare ulteriori agevolazioni fiscali per incentivare le iniziative di rigenerazione urbana, tra cui la riduzione degli oneri concessori del 50 per cento, la sospensione dell’Imu, della Tari e Tasi per un periodo massimo di dieci anni, oltre che l’esonero dal versamento dell’imposta di registro.

Come funziona la comunicazione all’Enea

I documenti necessari da inviare tramite il sito Enea sono i seguenti:
  • attestato di certificazione energetica (Allegato A) firmato e timbrato dal tecnico con la dichiarazione espressa che i lavori eseguiti rispecchiano i requisiti necessari per usufruire della detrazione fiscale;
  • scheda descrittiva riguardante i lavori eseguiti (Allegato E).

Eccezioni

  • Sostituzione di impianti termici: solo l’Allegato E entro 30 giorni dal cambio della caldaia.
  • Sostituzione di infissi: solo il modello Allegato F.
  • Installazione di pannelli solari (impianto fotovoltaico): solo il modello Allegato F.
Conservare fatture ricevute bonifici, relazioni tecniche, ecc. poiché saranno utili in fase di dichiarazione del reddito (modello 730 o Unico).

Termini e remissione in bonis

La comunicazione va inoltrata entro 90 giorni dal termine dei lavori. Per ‘data di fine lavori’ si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori quando prevista, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso. Per i lavori conclusi nel 2018, il termine per l’invio della comunicazione è stato prorogato al primo aprile 2019. Si può comunque effettuare la comunicazione in ritardo entro la scadenza prevista per la dichiarazione dei redditi, cioè entro la scadenza prevista per la presentazione del modello 730 o modello Unico, pagando la sanzione di 258 euro, importo minimo previsto dal D.Lgs n. 471/1997 (remissione in bonis).

Come fare la pratica Enea

  • registrati al sito dell’Enea, in modo da ottenere user name e password;
  • fai il login con le credenziali ottenute;
  • inserisci i dati anagrafici del beneficiario della detrazione;
  • inserisci i dati dell’immobile ristrutturato;
  • compila gli allegati;
  • controlla i dati inseriti e invia;
  • stampa una copia della comunicazione appena inviata.
Riceverai una ricevuta con un codice CPID che rappresenta la prova dell’invio comunicazione per ottenere l’ecobonus.

Chi può effettuare la comunicazione

a) Il soggetto avente diritto alle detrazioni (proprietario, affittuario, familiare convivente); b) uno qualsiasi dei beneficiari della detrazione, se sono più di uno per gli stessi interventi. La pratica è unica, ma occorre spuntare la voce Sì nel campo “Richiesta anche per conto di altri”. c) un intermediario delegato allo scopo eventualmente lo stesso soggetto (architetto, ingegnere o geometra), che ha seguito l’intervento.

Modifica della comunicazione

È possibile modificare una pratica accedendo all’area personale del sito tramite l’apposito link Modifica pratica’. L’operazione di modifica annulla e sostituisce la precedente pratica; al termine della correzione si deve, quindi, rinviare la pratica modificata per ottenere un nuovo CPID. L’Enea raccomanda di conservare entrambe le ricevute, quella della prima compilazione e quella della successiva modifica, in modo da dimostrare di avere effettivamente inserito la propria pratica entro 90 giorni dal termine dei lavori e di averla modificata solo in seguito. Inoltre, si raccomanda di non annullare la pratica prima ancora di averla modificata, cliccando sul link ‘Annulla pratica’.

Errori materiali

Anche la correzione di errori materiali negli allegati può avvenire mediante l’invio telematico di una nuova comunicazione, che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa. Il nuovo invio deve riguardare non solo la scheda informativa ma anche l’attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento. La comunicazione che rettifica la precedente dovrà, comunque, essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Nella Risoluzione 44/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate sostiene che, se l’importo indicato nella documentazione per ottenere l’ecobonus è minore di quello che risulta dalla somma dei pagamenti rilevata dai bonifici, è lecito detrarre solo l’importo indicato, casomai erroneamente, nella documentazione. Viceversa, se l’importo indicato nell’Allegato fosse superiore, si deve considerare la somma dei pagamenti.
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