Detrazione per recupero del patrimonio edilizio, serve il bonifico bancario
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 659/2021, fornisce chiarimenti sulla modalità di pagamento delle spese per fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In un complesso immobiliare sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, che hanno determinato la realizzazione di quattro appartamenti per il costo di 400 mila euro. Il pagamento è avvenuto, per 200 mila euro, tramite bonifici bancari per usufruire delle detrazioni di cui all’articolo 16-bis del Tuir, mentre, per i restanti 200 mila euro, mediante permuta di parte dell’immobile non interessato dalla realizzazione dei quattro appartamenti. Il proprietario chiede se possa fruire della detrazione anche per le spese di ristrutturazione sostenute mediante la permuta di parte dell’immobile.
Limite di spesa e modalità di pagamento
L’Agenzia ricorda che:
- la detrazione, ai fini Irpef, delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, dpr n. 917/1986) nella misura del 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro, è stata in seguito elevata dalla legge n. 134 del 7 agosto 201 al 50 per cento la percentuale di detrazione, con raddoppio del limite complessivo delle spese a 96.000 euro per unità immobiliare;
- nel caso di interventi che determinino l’accorpamento o la suddivisione in più unità immobiliari, il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con riferimento al numero delle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale limite è annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi, ai fini della determinazione del suddetto limite, occorre tener conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
- il decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, all’articolo 1, comma 3, prevede che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Nel caso di specie, pertanto, trova applicazione il limite di 96.000 euro. Ne consegue che in base a quanto illustrato sopra, risulta già superato il limite di spesa ammesso e quindi il quesito posto non assume rilievo ai fini della fruizione della detrazione in esame.