Fisco e Tasse

Credito d’imposta per canoni di locazione: chi può beneficiarne e come

Dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo per la compensazione del credito d'imposta su parte del canone mensile per la locazione di immobili ad uso non abitativo
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Credito d’imposta per canoni di locazione: chi può beneficiarne e come

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020, ha istituito il codice tributo “6920”. Uno strumento che consente alle imprese la compensazione con modello F24 del credito d’imposta del 60% del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Come previsto dall’art. 28 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd decreto Rilancio).

Il credito d’imposta sui canoni di locazione

Il credito d’imposta è stabilito in relazione ai canoni:
a) di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (di seguito, in breve, canone locazione degli immobili ad uso non abitativo);
b) dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta ammonta:

  • al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo;
  • al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda.

In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, rientrano nell’ambito di applicazione del credito anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente che sono ammortizzabili. Ne consegue che il credito di imposta è riconosciuto sul 50 per cento del canone di locazione.

Periodo di imposta 2020

L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto.
In caso di mancato pagamento la possibilità  di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.

Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà  necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

E’ vietato il cumulo con il credito d’imposta previsto dall’articolo 65 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cd. “Credito d’imposta per botteghe e negozi”).

I beneficiari del credito d’imposta

Beneficiano del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda:

  • gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio;
  • gli esercenti strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale”). L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività;
  • i soggetti in regime forfetario;
  • gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

Per le attività alberghiere o agrituristiche stagionali, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Non sono inclusi tra i soggetti che possono fruire del credito coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Requisiti: diminuzione del fatturato

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività  economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo, aprile e maggio del 2019 e del 2020, va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo, aprile e maggio fatturate o certificate. E che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero. Mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.

Solo per i mesi in cui vi è stato un calo

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività  economica. Per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività  istituzionale.

Per questi soggetti, quindi, il requisito da rispettare ai fini della fruizione del credito d’imposta (oltre al non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro) è che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività  istituzionale. La circolare inoltre chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività  sopra menzionate.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;

o, in alternativa può essere ceduto:

  • al locatore o al concedente;
  • ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canon,e è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.

Le modalità  attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Compensazione del credito d’imposta

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”, denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

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