Immobiliare
Bonus edilizi, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla cessione dei crediti
La circolare n. 33/E interviene sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi, fornendo chiarimenti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni sugli “indici di diligenza”
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E, interviene sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (dl n.115/2022), fornendo chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, nonché rese specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti. Inoltre, la circolare dà istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.
La responsabilità in solido del fornitore nei bonus edilizi
Affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve. Nella circolare sono descritte alcune ipotesi esemplificative e non esaustive in cui sussistono il dolo e la colpa grave:- il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente;
- la colpa grave ricorre quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli interventi agevolati).
- l’operazione sia soggetta all’obbligo di segnalazione in quanto sospetta;
- il cessionario avrebbe dovuto astenersi dall’operazione.
- ab origine, per i crediti d’imposta relativi al Superbonus, per i quali è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della predetta documentazione per l’esercizio delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione;
- dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni (dal 12 novembre 2021), per i crediti d’imposta relativi agli altri bonus edilizi.
Indici di diligenza
L’Agenzia sottolinea che gli indici indicati nel paragrafo 5. 3 della circolare n. 23/E del 2022 , in particolare quelli connessi ai profili soggettivi e oggettivi, costituiscono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale. Si tratta di una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo, quindi il cessionario – per comprovare l’osservanza della prescritta diligenza – potrà a sua volta invocare elementi e circostanze ulteriori, diversi da quelli ipotizzati, purché ugualmente idonei a dimostrare con opportune evidenze documentali la necessaria diligenza richiesta. Gli indici (con esclusione di quello relativo all’assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto) assumono minore rilevanza alla luce della circostanza che i lavori – in relazione ai quali sarebbe maturato il diritto alla detrazione – siano stati effettivamente eseguiti per importi corrispondenti a quelli oggetto di comunicazione e cessione da parte del beneficiario delle agevolazioni. La circolare fornisce ulteriori elementi con riferimento ad alcuni specifici indici:- incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
- incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
- sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
- mancata effettuazione dei lavori.