Cessione del credito da Ecobonus e Sismabonus: i chiarimenti

In caso di interventi edilizi agevolabili con le detrazioni Ecobonus e Sismabonus è prevista la possibilità di cedere il credito. Ma con alcune limitazioni. La cessione del credito è, ad esempio, preclusa quando il cedente e il cessionario coincidono o nel caso in cui il loro rapporto non ha nulla a che vedere con i lavori di riqualificazione in oggetto.
A fare chiarezza è l’Agenzia delle Entrate, con le risposte alle istanze di interpello n. 247 e n. 249, pubblicate lo scorso 16 luglio.
Cessione del credito solo a soggetti collegati agli interventi di riqualificazione
Per quanto riguarda il primo quesito, si affronta il caso di un soggetto che vorrebbe cedere il suo credito alla società della quale è amministratore e socio, non avendo la capienza d’imposta sufficiente per beneficiare appieno delle detrazioni fiscali.
L’Agenzia chiarisce che la cessione del credito può essere effettuata nei confronti di soggetti privati diversi dai fornitori. Ma a patto che siano “collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
Quando la cessione è consentita
A titolo esemplificativo, spiegano dalle Entrate, “la detrazione potrà essere ceduta nel caso di interventi condominiali nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali.”
Più in generale, la cessione del credito può avvenire nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo. Ad esclusione, tuttavia, dei soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
Fatte tali premesse, l’Agenzia rigetta l’istanza presentata. Questo perché non vi è nessun collegamento fra la società a cui si intende cedere la detrazione, di cui il soggetto è socio ed amministratore, e i lavori eseguiti.
Cessione del credito, cedente e cessionario non devono coincidere
Il secondo interpello riguarda invece un istante che vorrebbe cedere il credito all’impresa individuale, subappaltatrice di alcuni impianti tecnologici, di cui è titolare.
La cessione in questo caso, precisa l’Agenzia, è astrattamente ammissibile. Perché si tratta di soggetti che hanno un legame con l’intervento e con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Ma, se fosse consentita, “si realizzerebbe la trasformazione della detrazione spettante a chi ha sostenuto le spese per l’intervento di riqualificazione energetica ed antisismico – utilizzabile fino a concorrenza dell’imposta lorda – in credito di imposta utilizzabile, invece, in compensazione anche di altre imposte e somme.”
La normativa prevede il requisito della ‘terzieta’
Se fosse consentita la possibilità di cedere il credito a sé stesso – nella qualità di titolare della ditta individuale subappaltatrice – verrebbe meno il requisito della terzietà. Questa è richiesta dalla normativa con riferimento ai soggetti cessionari.
Con l’effetto di permettere al beneficiario di optare, in alternativa alla detrazione, per la fruizione di un corrispondente credito di imposta. Una facoltà che non è prevista dalla normativa di riferimento.
Cessione del credito ai genitori poiché incapienti
Nella risposta 298 invece l’Agenzia delle Entrate porta come esempio quello di un contribuente in condizioni di incapienza. Secondo l’ente può cedere ai genitori che lo finanziano il credito relativo alle spese di riqualificazione energetica della propria casa di proprietà. Questo è possibile poiché il genitore rientra tra i soggetti privati, diversi dai fornitori, a cui si può cedere il credito.
L’Agenzia delle Entrate però precisa che la cessione del credito è consentita se il contribuente risulta in condizione di incapienza nell’anno precedente rispetto a quello di spesa. Deve quindi risultare impossibilitato a usufruire della detrazione.
È importante sapere che le modalità di cessione solo libere. Ma colui che ne trae beneficio può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione. E deve presentare il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell’Agenzia.