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Superbonus e bonus ordinari: quando non serve il SAL e perché

Per i bonus ordinari non serve il SAL, mentre per il Superbonus si e nel numero massimo di 2 attestanti rispettivamente il 30% e il 60% dello stato di avanzamento
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Superbonus e bonus ordinari: quando non serve il SAL e perché
Superbonus e SAL, quando è necessario? E per quanto riguarda i bonus ordinari quali sono le regole? Ecco tutte le risposte Per usufruire del Superbonus 110% il contribuente, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, ha la possibilità di scegliere tra lo sconto sotto forma di credito di imposta o sconto diretto in fattura. L’opzione, però, può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori ammessi all’agevolazione, che comunque non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Come specificato nella guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate, difatti, il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.

Quando il SAL è un prerequisito

Lo stato di avanzamento lavori (SAL), diventa quindi un prerequisito in questi casi. Lo ha confermato recentemente anche il Sottosegretario Claudio Durigon nel corso della risposta all’Interrogazione n.5-06307 dell’On.Terzoni, esprimendo la posizione del MEF in merito allo stato di avanzamento lavori e la possibilità di scegliere tra cessione o sconto per i cd. “bonus ordinari” (Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni). Distinguendo queste agevolazioni dal super ammortamento pari al 110% introdotto dal decreto Rilancio, di fatto, Durigon ha chiarito quando serve e quando non serve lo stato di avanzamento lavori. Distinguendo il SAL Superbonus dal SAL bonus ordinari.

“Bonus ordinari”, Superbonus e SAL: l’interrogazione alla Camera

L’interrogazione n.5-06307 dell’onorevole Terzoni presentata alla Camera, di fatto, puntava ad avere chiarimenti in merito al ruolo che lo stato di avanzamento lavori ha per gli interventi di ristrutturazione per i quali sono ammessi i cd. “bonus ordinari”. Dove con il termine “bonus ordinari” si fa riferimento ad agevolazioni quali Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni. Distinte appunto dal Superbonus 110%. Quello che è stato chiesto, in particolare è specificare se “l’invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell’intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline”. Erroneamente, considerata la possibilità riconosciuta dal legislatore di poter “cumulare” i vari bonus (ovvero bonus ordinari e Superbonus), si potrebbe pensare che la disciplina su SAL e riconoscimento supersconto 110% sia di fatto estendibile al resto delle agevolazioni. Ovvero che quanto vale in questi casi per il Superbonus sia valido anche per gli altri bonus. La risposta del sottosegretario Durigon, tuttavia, ha confermato che non è così.

Superbonus e bonus ordinari: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus è stato più volte ribadito che restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia di riqualificazione energetica (Ecobonus, bonus ristrutturazione etc.). Si tratta di un concetto già espresso nella guida al Superbonus pubblicata dall’Agenzia delle Entrate. Dove tuttavia si precisa anche che: “Se l’intervento realizzato ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa”. Inoltre, sempre nella guida AE, viene aggiunto che: “Qualora si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.

Superbonus e SAL: ulteriori chiarimenti sullo stato di avanzamento lavori

Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate prima della fine dell’intervento ammesso al Superbonus, quindi, può avere delle conseguenze per i contribuenti? Questo il quesito posto tramite l’interrogazione presentata alla Camera. Così il MEF, nel rispondere, ha allora tracciato in concreto una linea di demarcazione tra bonus ordinari e Superbonus. Il MEF ha specificato infatti che, nel rispetto di tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge:
  • per i bonus ordinari (Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni) vale la regola che al contribuente resta la possibilità di scegliere tra cessione del credito o sconto in fattura in qualsiasi momento. Senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.
  • per il Superbonus, invece, l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata all’avanzamento dei lavori e alle relative attestazioni.
In questo ultimo caso, si ricorda che le istanze di stato avanzamento lavori non possono essere più 2. Ognuna delle quali deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento. Quando invece si tratta di detrazioni diverse dal Superbonus, il contribuente può scegliere di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in qualsiasi momento (anche senza SAL). Per avere accesso alle agevolazioni, al momento dello sconto, può fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento. È ovvio che, pur non essendoci obbligo di comunicazione, gli interventi oggetto dell’agevolazione devono però essere effettivamente realizzati, e sempre nel rispetto degli adempimenti richiesti.
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