Bonus mobili, le condizioni in caso di acquisto di un immobile ristrutturato

Tra gli interventi edilizi che consentono di usufruire del cd. bonus mobili rientrano quelli di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile.
La detrazione Irpef, lo ricordiamo, è del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.
Bonus mobili, le condizioni in caso di immobili ristrutturati
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per ottenere la detrazione quando si compra casa dall’impresa che l’ha ristrutturata. Per ottenere il bonus mobili nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia effettuati dalle imprese:
- la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui si acquistano i mobili o gli elettrodomestici;
- l’acquisto di tali beni mobili deve essere successivo all’acquisto o all’assegnazione dell’immobile.
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Non conta, invece, la data del compromesso. Se, quindi, i mobili sono acquistati dopo il compromesso, ma prima della stipula dell’atto di acquisto dell’immobile, non si può ottenere il bonus mobili.
Gli interventi edilizi
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli
appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti,
sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus; - ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato
dichiarato lo stato di emergenza; - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano
l’immobile; - manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.
Non sono compresi tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili ed elettrodomestici:
- quelli finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi (a meno che, per le loro particolari caratteristiche, non siano
anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia); - la realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
L’importo detraibile
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
La detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Adempimenti
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate. A condizione però che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Dal 1° gennaio 2018, vanno comunicati all’Enea gli acquisti di alcuni elettrodomestici per i quali si può usufruire del bonus (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici). Tutte le informazioni sull’invio della comunicazione sono disponibili sul sito dell’Enea. La mancata o tardiva trasmissione non implica, tuttavia, la perdita del diritto alle detrazioni.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.