Immobiliare

Bonus facciate, le superfici devono essere visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico

Agenzia delle Entrate: sono escluse dalla detrazione le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni e quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
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Bonus facciate, le superfici devono essere visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 154 del 5 marzo 2021, fornisce chiarimenti sul Bonus facciate (art. 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019) in relazione a interventi realizzati sulla “facciata” di un corpo di fabbrica di un Complesso Monumentale posizionato “all’interno dell’antico chiostro con una facciata che ne delimita un lato”, sottoposto a vincolo, ubicato in Zona “A” e individuato come “Attrezzatura di quartiere”, assoggettata ad uso pubblico tramite apposita convenzione tra i proprietari e l’Amministrazione Comunale. Riguardo al Bonus facciate, l’Agenzia precisa che:
  • la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna. E devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
  • l”agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno);
  • non essendo stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile,  la detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Interventi esclusi

Devono, invece, considerarsi escluse, con riferimento alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Quindi, sul presupposto essenziale che la porzione di immobile sui cui sono operati gli interventi risulti visibile da suolo ad uso pubblico e sia stipulata in tale senso apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale che ne disciplini l’uso, l’Agenzia ritiene che gli interventi sopra descritti operati sulla facciata possano fruire della detrazione cd. Bonus facciate.
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