Immobiliare
Bonus facciate, le superfici devono essere visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
Agenzia delle Entrate: sono escluse dalla detrazione le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni e quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli
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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 154 del 5 marzo 2021, fornisce chiarimenti sul Bonus facciate (art. 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019) in relazione a interventi realizzati sulla “facciata” di un corpo di fabbrica di un Complesso Monumentale posizionato “all’interno dell’antico chiostro con una facciata che ne delimita un lato”, sottoposto a vincolo, ubicato in Zona “A” e individuato come “Attrezzatura di quartiere”, assoggettata ad uso pubblico tramite apposita convenzione tra i proprietari e l’Amministrazione Comunale.
Riguardo al Bonus facciate, l’Agenzia precisa che:
- la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
- gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna. E devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”;
- l”agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno);
- non essendo stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile, la detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.