Immobiliare

Bonus facciate, vale anche se parzialmente visibili dalla strada

Agenzia delle Entrate: il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse sono solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque)
Condividi
Bonus facciate, vale anche se parzialmente visibili dalla strada
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 59 del 28 gennaio 2021, si occupa del Bonus facciate per un edificio parzialmente visibile. Il quesito riguarda la fruibilità del Bonus facciate delle spese per il restauro, con ripristino dell’intonaco e dei frontalini dei poggioli, delle facciate laterali di in un condominio ubicato in ZTO “B”, composto da cinque piani fuori terra e visibile dalla strada pubblica, per tre lati vale a dire il frontale e i due laterali, mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali dove si prevede di eseguire i lavori sopra indicati.

                     Approfondisci la tematica su HSE+

                    Superbonus, il Governo risponde on line

Bonus Facciate, quali interventi ammessi?

L’Agenzia ricorda che, per usufruire della detrazione cd Bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. L’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”. Si tratta, a titolo esemplificato, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. La detrazione non spetta, invece, tra l’altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In base a tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque).
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...