L’Agenzia delle Entrate, nella
Risposta n. 59 del 28 gennaio 2021, si occupa del Bonus facciate per un edificio parzialmente visibile. Il quesito riguarda la fruibilità del Bonus facciate delle spese per il
restauro, con ripristino dell’intonaco e dei frontalini dei poggioli, delle facciate laterali di in un condominio ubicato in ZTO “B”, composto da cinque piani fuori terra e visibile dalla strada pubblica, per tre lati vale a dire il frontale e i due laterali, mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali dove si prevede di eseguire i lavori sopra indicati.
Bonus Facciate, quali interventi ammessi?
L’Agenzia ricorda che, per usufruire della
detrazione cd Bonus facciate, gli interventi devono essere
finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente
sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. L’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro
“esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Si tratta, a titolo esemplificato,
del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera
pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori riconducibili al
decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
La detrazione non spetta, invece, tra l’altro, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio,
fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
In base a tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che il bonus facciate spetti per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle
facciate laterali dell’edificio anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo
parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque).