L’Agenzia delle Entrate, con la
risposta ad Interpello n. 543 del 12 novembre 2020, precisa che i soggetti che possiedono esclusivamente
redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possono usufruire delle agevolazioni fiscali (Ecobonus, Sismabonus, Superbonus e Bonus facciate). Optando però, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd.
sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
Inoltre, nel caso specifico preso in esame, l’Agenzia chiarisce che il Bonus facciate spetta anche per il rifacimento delle “altane” veneziane perché questo tipo di intervento, incidendo su elementi architettonici percepibili dal suolo pubblico, contribuisce al decoro urbano.
Il quesito: un professionista forfetario che ristruttura la casa può accedere a Ecobonus e Bonus Facciate?
Un libero professionista, aderente al regime forfetario, intende avviare dei
lavori di ristrutturazione della abitazione di proprietà inserita in un fabbricato costituito di tre unità immobiliari, riferite a tre diverse proprietà, in cui sono in programma interventi sia su parti comuni (di ripresa degli intonaci e riordino della facciata), sia su porzioni serventi le singole unità immobiliari (balconi, ringhiere e “altana veneziana”).
In relazione a tali interventi – in particolare quello sull'”
altana veneziana” – il contribuente chiede se può fruire delle agevolazioni previste per il recupero edilizio (
Ecobonus) nella versione potenziata (
Bonus facciate). E se, in quanto aderente al regime forfetario, può optare per uno sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per gli interventi.
Il parere dell’Agenzia: sì ma solo optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
In linea generale, argomenta l’Agenzia, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il
Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, come nel caso dei soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva.
Tali soggetti, tuttavia,
possono optare, per ottenere i vantaggi delle agevolazioni (‘Ecobonus, Sismabonus, Superbonus e Bonus facciate), in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto (cd. sconto in fattura). O, in alternativa, per la
cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per l’esercizio dell’opzione, non rileva, infatti, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l’effettuazione degli interventi agevolati prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.
L’altana veneziana è assimilabile a un balcone
Riguardo all’ammissibilità al Bonus facciate delle spese per interventi sull’elemento architettonico denominato “altana veneziana”, l’Agenzia ricorda che la ratio della normativa in esame è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al
decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo anche interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.
Pertanto, considerata la particolarità dell’elemento architettonico denominato “altana veneziana”
assimilabile ad un balcone che sta in aggetto alla facciata, chiaramente percepibile dal suolo pubblico, che contribuisce senza dubbio al decoro dell’edificio, l’Agenzia ritiene che gli interventi effettuati sull’altana possano essere ammessi al Bonus facciate.