Superbonus, bonus edilizi e cessione dei crediti: ridotta la responsabilità

Dopo il via libera definitivo dell’Aula del Senato al decreto legge Aiuti bis, la legge 142 n. 21 settembre 2022 di conversione del D.L. n.115/2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022. Entrano dunque in vigore le nuove disposizioni per bonus edilizi e cessione dei crediti relativi agli interventi agevolati con i bonus edilizi e ne mitigano le responsabilità. Risultato respinto, invece, l’emendamento che puntava a permettere di usufruire del Superbonus sulle unità abitative unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, anche se non fosse raggiunto il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.
Bonus edilizi e cessione dei crediti: ridotta la responsabilità
L’emendamento approvato è frutto di un accordo tra i partiti e mira a sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti, inceppatosi sulla questione della responsabilità solidale.
Come si applica tale responsabilità?
- La norma esclude le cessioni effettuate dopo l’11 novembre 2021, la data stabilita dal cd. decreto Antifrode dalla quale parte l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito di un intervento agevolato con Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus o bonus facciate o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
- Per le cessioni precedenti all’11 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è esclusa in presenza dell’asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione dell’intervento agevolato. Una certificazione “ora per allora” che consente di cedere vecchi crediti godendo dell’attenuazione di responsabilità.
Responsabilità solo per “dolo o colpa grave”
Infatti, la responsabilità in solido tra cedente e cessionario dei crediti fiscali per Superbonus e bonus edilizi, per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dalla legge, si configura solo per “dolo o colpa grave”, cioè nel caso in cui si agisce consapevolmente e intenzionalmente per commettere la frode, prevedendone le conseguenze, oppure quando si viola l’obbligo di diligenza, prudenza e perizia richiesto nel caso specifico in modo particolarmente grossolano ed evidente.
Quindi, in sostanza, per i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni, la responsabilità in solido è considerevolmente ridotta. Sarà compito delle banche, e in genere dei cessionari, evitare violazioni o immissioni di somme illecite nel mercato, valutando, prima dell’acquisto dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, specifici indici riportati nella circolare n. 23E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, come la palese contraddittorietà della documentazione, l’incoerenza reddituale e patrimoniale tra lavori e profilo di committenti beneficiari o la sproporzione tra crediti ricevuti e valore dell’immobile oggetto di interventi.
Articolo pubblicato il 14/09/2022 e aggiornato in data 20/9/2022. Ultimo aggiornamento del 22/09/2022