Immobiliare
Superbonus e bonus edilizi, le nuove regole per la cessione del credito d’imposta
L'Agenzia delle Entrate aggiorna le regole per l’esercizio delle opzioni di cessione del credito relative ai bonus edilizia e le modalità di utilizzo della piattaforma telematica
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Per i bonus edilizi Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n.2022 del 10 giugno 2022 che modifica il provvedimento del 3 febbraio 2022 e aggiorna le regole per per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (bonus edilizi e Superbonus) e le modalità di utilizzo della piattaforma telematica.
Le modifiche al precedente provvedimento si sono rese necessarie in seguito all’emanazione di due disposizioni normative:
- l’articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, modificato in sede di conversione dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, che introduce la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo e dispone che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni;
- l’articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, che ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 consentendo alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.
Superbonus e bonus edilizi: il nuovo timing dell’Agenzia delle entrate
Ecco il contenuto del nuovo provvedimento:- la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in alcuni casi specifici, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
- le comunicazioni da inviare entro il termine, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data;
- i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nella Piattaforma cessione crediti del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.