Immobiliare

Ascensore e Superbonus: le spese collegate e detraibili

L’acquisto del vano tecnico per l’ascensore non è ammesso in detrazione Superbonus: la risposta dell'Agenzia delle Entrate nell'interpello n. 547
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Ascensore e Superbonus: le spese collegate e detraibili
Ascensore e Superbonus: quali sono le spese collegate e detraibili? La risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 547/2022 torna a fare il punto sugli interventi “trainati” di eliminazione delle barriere architettoniche, e sulle spese connesse, comprese nel Superbonus

Il caso

Un condominio, composto di sei unità residenziali, in categoria catastale A/6, intende effettuare interventi di coibentazione delle superfici opache verticali ed orizzontali, quali interventi trainanti nel Superbonus. Come intervento “trainato”, il Condominio intende installare un ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Ma per farlo, deve acquistare il locale cantina attualmente di proprietà esclusiva di un condominio, e realizzare il vano motore e la fossa di termine corsa inferiore. La questione rivolta all’AE è volta a sapere se le spese di acquisto del vano cantina possano rientrare in quelle detraibili, perché connesse all’installazione dell’ascensore.

Ascensore e Superbonus: le spese connesse

Per rispondere al quesito, l’AE richiama la circolare 25 luglio 2022 n. 28/E, secondo la quale, la detrazione per l’ascensore comprende le spese sostenute per:
  • la realizzazione di lavori sulle parti comuni o sulle singole unità immobiliari, come ad esempio la sostituzione di finiture, (pavimenti porte, infissi esterni, terminali degli impianti;
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (Servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascendessi);
  • il rifacimento di scale ed ascensori;
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici;
  • la progettazione e le prestazioni professionali connesse al tipo di lavoro;
  • l’acquisto dei materiali;
  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni, dichiarazione inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente legati alla realizzazione degli interventi.

Esclusi i costi di acquisto dell’unità vano tecnico

Si tratta, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, di una elencazione che “non ha valore tassativo”, ma che può estendersi a tutti i costi connessi all’intervento edilizio, come ad esempio anche:
  • le spese relative allo smaltimento die materiali rimossi,
  • la tassa per l’occupazione suolo pubblico
Vanno esclusi invece, a titolo esemplificativo, i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori. Il criterio di riferimento per capire quali costi rientrano nella detrazione è quello delle spese sostenute “per la realizzazione di specifici interventi”, e delle spese ad essi strettamente collegate. Tra queste, conclude l’Agenzia delle Entrate, non possono rientrare anche i costi sostenuti per l’acquisto dell’unità immobiliare oggetto dei lavori. La risposta all’interpello n. 547/2022 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di seguito in free download.
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