L’Agenzia delle Entrate, nella
risposta n. 122 del 22 febbraio 2021, prende in esame la possibilità per l’istante,
architetto regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, di
sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l’esecuzione dei lavori, ricorda che “l’asseverazione e l’attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un
qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale” mentre “riguardo al
principio di estraneità ai lavori, l’obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l’Attestato di prestazione energetica (Ape).
La firma sugli Ape
In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd.
ecobonus),
non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica cd. convenzionali per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l’edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Resta inteso che, per la redazione degli Ape trovano applicazione i
requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
Per ciò che concerne gli
interventi di efficientamento energetico, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti disponibili sul
sito web dell’Enea, tra i quali segnaliamo i seguenti, relativi alla redazione degli attestati di prestazione energetica ante e post operam al fine di dimostrare che con gli interventi realizzati si consegua il miglioramento di almeno due classi energetiche.
Il criterio per determinare le classi energetiche
Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal
decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla
corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
Servizi energetici in edifici unifamiliari: nel caso di edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’Ape-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.
La firma del direttore dei lavori: il direttore dei lavori e il progettista possono firmare gli Ape utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.
Ape nei catasti regionali: gli Ape da depositare nel catasto regionale degli attestati di prestazione energetica degli edifici sono quelli di ogni singola unità immobiliare relativi alla situazione postintervento prendendo in considerazione tutti i servizi energetici presenti nello stato finale.
Lavori iniziati prima del 1° luglio 2020: l’Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.