Immobiliare

Agevolazione prima casa, lavori entro 3 anni: nessuna proroga per covid-19

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il termine di ultimazione dei lavori per poter beneficiare dell’agevolazione non ha subìto nessuna sospensione per l’emergenza epidemiologica
Condividi
Agevolazione prima casa, lavori entro 3 anni: nessuna proroga per covid-19
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 39 del 12 gennaio 2021 ha chiarito che il termine di ultimazione dei lavori, fissato in 3 anni, per poter comunque beneficiare dell’agevolazione fiscale prima casa non è stato oggetto di sospensione in periodo di Covid-19.

Prima casa, quando si applica il beneficio

Ciò premesso risulta opportuno ricordare, così come affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la CM n. 2/E del 21 febbraio 2014, che qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 (decreto concernente l’imposta di registro), le agevolazioni “prima casa” si applicano anche ai trasferimenti di immobili in corso di costruzione. Sempreché questi ultimi siano classificabili nelle categorie catastali da A/2 ad A/7. Inoltre, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la CM n. 38/E del 12 agosto 2005, ha chiarito che il beneficio prima casa si applica anche al trasferimento dell’immobile in corso di costruzione che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso: nel dettaglio si tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale diversa da A/1, A/8, A/9. Tenendo, comunque, presente che allo scopo di poter conservare l’agevolazione il contribuente è tenuto a dimostrare l’ultimazione dei lavori entro 3 anni dalla registrazione dell’atto.

I termini prorogati

Sul punto, con la citata risposta ad interpello n. 39/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che detto termine non rientra tra quelli sospesi ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 23/2020 – c.d. decreto Liquidità. Infatti, come già era stato chiarito dalla CM n. 9 del 13 aprile 2020 i termini che sono stati sospesi, in termini di agevolazione prima casa, sono solo i seguenti:
  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
  • il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Condividi

Potrebbero interessarti

Condominio

Dalla costituzione del condominio alla gestione delle tabelle millesimali, dalle delibere assembleari ai lavori edilizi e ai titoli abilitativi:...

Decreto Salva Casa

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 recante “Disposizioni urgenti in materia di...