Consulenti tecnici di ufficio, pubblicato il regolamento per l’iscrizione all’albo
Il Ministero della Giustizia, con il decreto n. 109 del 4 agosto 2023, ha emanato il regolamento in materia di albo ed elenco nazionale dei consulenti tecnici di ufficio, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.
Nell’albo, per ciascun consulente, sono indicati:
a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
b) il titolo di studio conseguito;
c) l’ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.
Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici di ufficio
Possono essere iscritti nell’albo coloro che:
a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
c) sono di condotta morale specchiata;
d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale.
Il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
La speciale competenza tecnica
Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
In mancanza del requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Domanda di iscrizione per i consulenti tecnici di ufficio
Nella domanda di iscrizione all’albo l’aspirante deve indicare mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l’iscrizione;
b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell’ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull’attività del consulente tecnico;
e) il curriculum scientifico;
f) l’ordine, il collegio, l’associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l’indicazione delle condanne eventualmente riportate;
h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l’indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
m) l’attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l’attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all’originale;
o) l’impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.
Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo lo svolgimento continuativo dell’attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.
Il comitato per la verifica e la vigilanza dell’albo, dispone la cancellazione dall’albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l’invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. E’ comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all’albo.
Il consulente può chiedere la sospensione dall’albo per un periodo non superiore a nove mesi. E’ possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell’arco di un quadriennio.
Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall’albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.
Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto (26 agosto 2023) sono già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva.


