Superbonus: annullata la delibera condominiale se l’ordine del giorno non è corretto
In tema di Superbonus e delibera condominiale, il Tribunale di Pavia annulla la delibera approvata dall’assemblea sul punto relativo ai lavori da realizzare con il c.d. Superbonus 110% dovendosi ritenere incompleta la convocazione all’adunanza che all’ordine del giorno non fa cenno della questione. È necessario che l’avviso di convocazione elenchi in maniera specifica, ma non necessariamente in modo analitico e minuzioso gli argomenti che verranno affrontati.
Superbonus e delibera condominiale
Veniva impugnata la delibera con cui si decideva di discuteva dello studio di fattibilità per la fruizione degli incentivi fiscali connessi al “Superbonus”.
Le doglianze dell’attrice si concentravano sull’omessa indicazione nell’ordine del giorno della discussione circa lo studio di fattibilità per la fruizione degli incentivi fiscali connessi al “Superbonus”, peraltro in precedenza trasmesso al Condominio ma non ai singoli proprietari.
L’attrice, infatti, non aveva partecipato all’assemblea, sulla base di personali valutazioni all’esito della lettura della convocazione e dell’ordine del giorno.
Al termine del giudizio, il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 234/2022 ha ritenuto di annullare la delibera per aver omesso di indicare all’ordine del giorno un argomento discusso poi in sede assembleare, impedendo così ai condomini una scelta consapevole sulla partecipazione alla riunione, oltre che di approfondire prima l’argomento.
L’obbligo di trasmettere la specifica indicazione dell’ordine del giorno
L’obbligo di trasmettere, in uno con l’avviso di convocazione, la specifica indicazione dell’ordine del giorno è previsto dall’art. 66 disp. att. c.c. La finalità della norma, nel prevedere la necessità dell’avviso di convocazione dell’assemblea, in uno con la specifica indicazione dell’ordine del giorno, è funzionale a soddisfare adeguatamente il diritto di informazione dei condòmini circa l’oggetto della delibera: anche sulla base di tale conoscenza i condomini potranno decidere di partecipare o meno alla riunione.
Non è, infatti, legittimo che sia il presidente dell’assemblea a mettere in discussione l’inedita questione sollevata dall’Amministratore neppure se questi si limiti ad annunciare la disponibilità dello studio di fattibilità già commissionato.
Il vizio che interessa la corretta indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno può essere fatto valere dai condomini assenti o dissenzienti come motivo di annullabilità della deliberazione assembleare.
È dunque necessario che l’avviso di convocazione elenchi in maniera specifica, ma non necessariamente in modo analitico e minuzioso, gli argomenti da trattare così da far comprendere i termini essenziali degli stessi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione.
Il Superbonus non può rientrare nelle “varie ed eventuali”
L’inserimento della voce “varie ed eventuali” risponde alla prassi comune degli amministratori di prevedere un momento di confronto, a titolo puramente informativo, al più programmatico, nel quale avanzare indicazioni, suggerimenti, solleciti, richieste di chiarimenti o raccomandazioni ritenuti utili. Non certo quegli argomenti la cui decisione finisca per incidere sui diritti dei singoli condomini, tanto più se si tratta di temi rilevanti come l’approvazione dei lavori con gli incentivi fiscali del “Superbonus”.
Nel caso di specie, dunque, la trattazione delle questioni relative allo studio di fattibilità per la fruizione degli incentivi fiscali connessi al “Superbonus” non è stata ritenuta qualificabile alla stregua della voce “varie ed eventuali” atteso anche il carattere vincolante della delibera e della valutazione del progetto.
Il valore programmatico della delibera condominiale: eccezione all’impugnazione
La difesa del Condominio, sconfessata dal Tribunale, tentava di evidenziare il valore programmatico della delibera impugnata.
Tale eccezione era funzionale a manifestare l’insussistenza dell’interesse ad agire in quanto una simile delibera, avendo valore programmatico sarebbe inidonea a provocare alcun pregiudizio nella sfera giuridica soggettiva dell’attrice tale da legittimare l’azione di impugnazione delle delibere assembleari.
Nel caso di specie, tuttavia, la delibera, tutt’altro che programmatica, vincolava i singoli condomini ad esprimere la propria valutazione entro dieci giorni con conferimento dei poteri di firma all’amministratore in caso di decisione favorevole.