Immobiliare
Superbonus 110%, i limiti di spesa per interventi su parti comuni del condominio
L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sul limite di spesa ammesso delle spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale
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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 913-1244, fornisce indicazioni sul limite di spesa ammesso per il superbonus del 110% delle spese sostenute per interventi su parti comuni di edifici nei condomini, specificandone l’ammontare in funzione del numero delle unità immobiliari dell’edificio.
Il caso preso in esame dall’Agenzia riguarda un condominio di 11 unità immobiliari, che intende effettuare interventi sia di isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali nel rispetto del vincolo del 25% della superficie disperdente lorda, sia di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente per le parti comune dell’edificio con un impianto centralizzato con efficienza di classe A.
Limiti di spesa per interventi di isolamento termico
L’ammontare complessivo delle spese per interventi di isolamento termico su cui calcolare il superbonus, è pari a:- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.
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Limiti di spesa per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni di edificio in condominio, la detrazione è calcolata su un limite di spesa di:- 20.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
- 15.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità.
- i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti;
- in alternativa, i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice Dei – Tipografia del Genio Civile;
- oppure, nel caso nessuno dei suddetti prezzari riporti le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso; come previsto nell’Allegato A al Decreto Mise 6 agosto 2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici).