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Infiltrazioni, il condominio è responsabile dei danni alle abitazioni

Tar Crotone: eventi meteorologici intensi non sollevano il condominio dalla responsabilità di interventi insufficienti
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Infiltrazioni, il condominio è responsabile dei danni alle abitazioni
Il Tribunale Ordinario di Crotone, nella sentenza n. 453 dell’11 maggio 2021, ha stabilito che, in caso di infiltrazioni che danneggiano un appartamento, il condominio non può evitare le sue responsabilità giustificandosi con il caso fortuito di eventi meteorologici imprevedibili. La proprietaria di un appartamento ubicato all’ultimo piano di un edifico condominiale aveva chiamato in giudizio il Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, per risarcimento dei danni (art. 2051 c.c.) riportati dal proprio immobile a causa delle copiose infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto durante intense piogge. Nonché delle spese sostenute per un primo intervento di ripristino eseguito a proprie cure, senza procedere ad alcun accertamento tecnico preventivo. Il Condominio aveva sostenuto l’imputabilità delle denunciate infiltrazioni al caso fortuito, costituito dalle avverse condizioni meteorologiche ovvero dai lavori di ripristino commissionati dalla proprietaria. E, in ogni caso, l’eccessiva entità dell’importo risarcitorio dalla stessa preteso.

Un evento estremo non giustifica inadempienze

Il Tribunale di Crotone, dopo aver esaminato le perizie tecniche, ha escluso “che un temporale di particolare forza e intensità possa integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore allorquando il danno trovi comunque origine nell’insufficienza delle misure volte ad evitarne l’accadimento.” Il Tribunale non ha attribuito nessuna responsabilità  alla proprietaria per aver commissionato, in via d’urgenza, interventi di ripristino sul tetto condominiale nell’intervallo tra il primo ed il secondo episodio dannoso. Anzi, tale iniziativa deve anzi ritenersi pienamente legittima, costituendo esercizio di una facoltà riconosciuta dall’art. 1134 c.c., che autorizza i singoli condomini ad eseguire opere indifferibili relative alle parti comuni allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento al bene proprietà esclusiva, essendo stata comprovata, nel caso specifico, l’impossibilità di attendere l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea. Tribunale di Crotone, sentenza n. 453 dell’11 maggio 2021
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