Come cambiano le regole per le assemblee condominiali post Covid?
Le nuove misure per le assemblee condominiali post covid
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, è stato pubblicato il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, rubricato “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”
La norma ha modificato le misure anti-Covid, prevedendo la graduale eliminazione, a partire dal 1 aprile 2022, delle restrizioni fino a quel momento in vigore e soprattutto ha, di fatto, sancito la fine dello stato d’emergenza che, alla data predeterminata del 31 marzo ultimo scorso, non è stato nuovamente prorogato.
L’impatto pratico sulle assemblee condominiali
Senza voler richiamare integralmente tuti gli interventi legislativi emergenziali che, principalmente nella forma dei DPCM, si sono susseguiti nel tempo, è necessario evidenziare come, per effetto della richiamata disposizione, lo svolgimento delle assemblee condominiali in presenza sia divenuto decisamente più agevole.
Non è più imposto, infatti, l’obbligo del distanziamento tra i partecipanti, così come non sono più motivate, per sopravvenuta carenza di superiori interessi sanitari, le autocertificazioni che era prassi richiedere all’ingresso.
Di seguito, riportiamo le principali novità, ricordando che, a seguito dello scioglimento del Comitato Tecnico Scientifico determinato dalla cessazione dello stato d’emergenza, è stata temporaneamente istituita, fino al 31 dicembre 2022, una specifica Unità avente una duplice funzione:
- fare fronte a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale, adottando eventuali ulteriori misure di contrasto alla pandemia;
- favorire il completamento della campagna vaccinale.
Assemblee condominiali post covid, le regole
Quanto alle assemblee, occorre evidenziare:
- durante lo svolgimento della riunione, e fino al 30 aprile 2022, è sempre obbligatorio indossare la mascherina come protezione delle vie respiratorie;
- non è, tuttavia, necessaria la FFP2, essendo sufficiente quella chirurgica anche nell’ipotesi in cui l’incontro si svolga in luoghi chiusi (articolo 5, comma 2, del Dl 24/ 2022);
- se l’assemblea è stata convocata al chiuso, in centri culturali, centri sociali e circoli ricreativi, e fino alla stessa data, per accedere occorrerà il green pass rafforzato (articolo 7, comma 1, lettera c) che, lo ricordiamo, si ottiene solo con la vaccinazione o la guarigione e non con tampone antigenico o molecolare;
- in tali ipotesi, la verifica del possesso della certificazione verde sarà effettuata dai titolari e dai gestori dei servizi e delle attività (articolo 9-bis del Dl 52/ 2021) o da loro delegati e non dall’amministratore del condominio o dal presidente dell’assemblea.
Obblighi individuali
I condòmini sono comunque tenuti a rispettare gli obblighi individuali, ossia:
- quello dell’isolamento, previsto unicamente per chi sia positivo al Sars-Cov 2 (articolo 4, comma 1, del Dl 24/2022), con conseguente impossibilità di prendere parte alla riunione;
- quello dell’autosorveglianza, che, per chi ha avuto contatti stretti con positivi, consiste nell’obbligo di indossare mascherine Ffp2 (articolo 4, comma 2, del Dl 24 /2022) per dieci giorni dal contatto. In tal caso, non è previsto uno specifico obbligo di isolamento.
Assemblee condominiali post covid, modalità da remoto
Permane inalterata la possibilità e, probabilmente, l’opportunità, di procedere alla convocazione dell’assemblea condominiale in modalità on line o mista.
Va detto che, sul punto, il legislatore è intervenuto con successivi provvedimenti non collegati alla vigenza temporale dello stato di emergenza e al rischio sanitario da COVID-19.
Infatti, prima la legge 13 ottobre 2020, n. 126 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), e poi la legge 27 novembre 2020, n. 159, (che ha convertito il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125), hanno modificato stabilmente il terzo ed il sesto comma dell’art. 66 disp. att. codice civile.
Tali disposizioni, nell’attuale formulazione, prevedono che:
- l’avviso di convocazione debba contenere, in alternativa all’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, l’indicazione, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa;
- sebbene non sia espressamente previsto dal regolamento condominiale, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza, previa acquisizione del consenso della maggioranza dei condomini.