I provvedimenti sanzionatori devono fornire adeguata motivazione circa la decisione di comminare la sanzione pecuniaria in luogo dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, tanto più in quei casi in cui la modesta entità dell’opera avente natura pertinenziale, rende meno onerosa la sanzione di carattere reale è quanto chiarito dal TAR Lazio, sede di Roma, sez. II stralcio, consentenza n. 3462 del 1 marzo 2023.
Abusi edilizi in condominio: il piccolo manufatto da demolire
Ad un Condominio veniva irrogata una sanzione pecuniaria per un intervento di ristrutturazione ediliziain assenza del titolo abilitativo. Si trattava di un manufatto di modeste dimensioni posto nel cortile del condominio e utilizzato dai condomini per servizi igienici. Il Condominio ricorreva innanzi al TAR contestando tanto la ritenuta natura abusiva dell’opera oggetto quanto l’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Data la natura modesta dell’opera, infatti, il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe stato meno oneroso per il Condominio ricorrente.
Al termine del giudizio, stante l’assenza di difese puntuali del Comune resistente, il TAR Lazio ha riconosciuto la fondatezza del ricorso e disposto l’annullamento della sanzione irrogata.
Abusi edilizi tra sanzione pecuniaria e demolizione
La fattispecie in esame mostra una peculiare ipotesi di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Nella generalità delle ipotesi di costruzioni abusive, come chiarisce costante giurisprudenza, la sanzione pecuniaria va disposta, in via alternativa alla demolizione, “soltanto” nel caso in cui sia “oggettivamente impossibile” procedere alla riduzione in pristino e, quindi, “soltanto” nel caso in cui risulti in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso senza che, pertanto, possano venire in rilievo aspetti relativi all’eccessiva onerosità dell’intervento.
La normativa nazionale (art. 33 d.P.R. n. 380/2001) per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (come era contestato nel caso di specie) prevede che solamente nel caso in cui non sia possibile il ripristino dello stato dei luoghi si può disporre la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione o al ripristino.
Di identico tenore anche la norma regionale con cui si prevede in via principale l’ordine di demolizione dell’opera e di ripristino dello stato dei luoghi e, solamente in casi eccezionali, sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, viene applicata una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile conseguente alla esecuzione delle opere, determinato con riferimento alla data di applicazione della sanzione.
L’obbligo di motivazione
In ogni caso, la scelta di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione del manufatto deve essere adeguatamente motivata anche in relazione alla quantificazione della sanzione. Nel caso di specie, veniva omesso tale momento ed anzi anche la sanzione veniva determinata in termini generali basandosi sulla non meglio specificata “valutazione economica dell’abuso medesimo”. Per contro, però, come noto, l’ordine di demolizione è considerato atto rigidamente vincolato che non necessita di una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico posto a suo fondamento, né di particolari argomentazioni che vadano al di là di puntuali riferimenti sull’abusività delle opere.
La sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, n. 3462 del 1 marzo 2023, è disponibile qui di seguito in free download.