PagoPA e Ordini Professionali: proroga dell’adesione obbligatoria?
                                La lunga strada verso al digitalizzazione dei pagamenti per la Pubblica amministrazione ha avuto un’ulteriore una battuta di arresto, causa lockdown. Dal primo luglio 2020, infatti, è scattato l’obbligo per le Pubbliche amministrazioni, tra cui gli Ordini Professionali, di adesione alla piattaforma PagoPA. Ma è un obbligo potrebbe durare solo pochi giorni, dato che nel DL Semplificazioni, è previsto un rinvio al 28 febbraio 2021.
Molti i vantaggi di PagoPa per i cittadini. La piattaforma permette, infatti, di fare i pagamenti in vario modo. Direttamente sul sito, sull’applicazione mobile dell’ente o attraverso i canali, sia fisici che online, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp), come ad esempio le agenzie di banca, gli home banking, gli sportelli Atm, i punti vendita Sisal, Lottomatica e Banca 5 e presso gli uffici postali.
Oltretutto la verifica dell’identità digitale, attraverso l’applicazione AppIO, equivarrà alla esibizione del documento di identità nei casi in cui si richiede che questo sia trasmesso per via telematica. E sempre attraverso AppIO le pubbliche amministrazioni dovranno rendere i propri servizi fruibili in rete direttamente da smartphone e tablet.
Tutto questo però, dal punto di vista degli Ordini Professionali, è vissuto come un ulteriore onere. Vediamo le azioni intraprese per far fronte all’obbligo in quesitone.
Una nota congiunta CUP-RTP
L’11 maggio 2020 il CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) unitamente alla RTP (Rete delle Professioni Tecniche) hanno predisposto e inviato una nota congiunta indirizzata al Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, On. Paola Pisano, nonché all’Amministratore Unico di PagoPA S.p.a., Dott. Giuseppe Virgone, riguardante la questione dell’obbligatorietà dell’adesione a pagoPA da parte di Ordini e Collegi professionali con cui si chiede una revisione del perimetro soggettivo degli enti soggetti all’obbligo in questione.
Infatti, si legge nella nota, gli Ordini Professionali hanno dimensioni molto diverse tra di loro ed hanno natura di enti pubblici a struttura associativa, le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi professionali e il controllo della condotta dei professionisti. Tali enti non gravano sulla fiscalità generale e si finanziano unicamente con i contributi dei propri iscritti. L’autonomia finanziaria che li caratterizza giustifica la loro ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Alla luce di queste ed altre considerazioni e in assenza di norme specifiche, si deve ritenere che gli ordini professionali esulino dal perimetro di applicazione del D. Lgs. 217/2017 e del D.Lgs. 82/2005. Testo completo nella Circ.CNI n. 572/XIX Sess./2020.
Tale nota non risulta ancora riscontrata, come si legge nella Circ.CNI n. 582/XIX Sess./2020. E dunque il CNI già nel 2016, aveva tuttavia suggerito – in via prudenziale – l’adesione degli Ordini professionali al sistema dei pagamenti PagoPa. Ricadendo essi, secondo la lettera della legge, nell’ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.
CNI, le convenzioni in atto
La procedura, di adeguamento a PagoPA, comporta l’adesione al Nodo dei pagamenti-SPC e tale adesione può avvenire sia in modo diretto che in modo indiretto, cioè per il tramite di un intermediario tecnologico. Poiché l’adesione diretta comporterebbe eccessivi oneri, soprattutto per gli enti di modeste dimensioni, il CNI, ha intrapreso una ricerca di mercato nell’ambito degli intermediari tecnologici.
Sono state individuate due soluzioni che fanno capo alla società Visura e alla Banca Popolare di Sondrio.
Quindi, indipendentemente dagli esiti del riscontro che perverranno da parte del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il CNI intende, nel frattempo, mettere gli Ordini nelle condizioni di poter valutare delle proposte economico-tecniche che consentano di poter disporre di un sistema integrato per la gestione delle riscossioni da parte degli Uffici. E che assicurino nel contempo un’interfaccia con gli iscritti attraverso il medesimo portale.
L’accesso alle convenzioni dovrà avvenire a cura e spese degli Ordini interessati con le modalità indicate dagli operatori selezionati.
                                    

