Interdittiva antimafia: non si applica al professionista che opera come persona fisica
Una interessante sentenza della Terza Sezione del Consiglio di Stato (la n. 2212/2023 del 02.03.2023) delimita l’ambito di applicazione soggettivo dell’informativa antimafia, escludendo dai destinatari della misura i professionisti che operano come persone fisiche.
Il caso
La Prefettura aveva emesso informazione antimafia a contenuto interdittivo nei confronti di un architetto, a seguito di condanna per i reati di abuso di ufficio e falso ideologico in atti per reati risalenti al 2010, fatti commessi in occasione di un incarico conferitogli dal Comune. Il nodo giuridico della vicenda, che ha spinto l’architetto a presentare ricorso al TAR chiedendo l’annullamento dell’informazione antimafia emessa nei suoi confronti, riguarda il fatto che le condotte erano state commesse in qualità di persona fisica, libero professionista, e non in qualità di titolare di impresa o società.
La documentazione antimafia
Ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 159/2011, la documentazione antimafia è costituita da:
- comunicazione antimafia: che consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 medesimo decreto
- informazione antimafia: alla quale si aggiunge, oltre all’attestazione di cui sopra, anche l’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che possano condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate
L’informativa antimafia si applica ai professionisti persone fisiche?
Il dubbio, emerso nel caso in esame, riguarda dunque l’ambito di applicazione dell’informativa antimafia, per chiarire in particolare se la misura interdittiva possa colpire anche la persona fisica o solo un’impresa o una società.
Il TAR si era espresso in senso negativo, accogliendo il ricorso in annullamento dell’architetto. Le amministrazioni hanno proposto appello contro la decisione di primo grado.
Secondo le appellanti, la disciplina delle esclusioni soggettive dell’ambito applicativo dell’istituto dell’informazione antimafia deve essere coordinata con la disciplina speciale che riguarda gli enti locali sottoposti a procedura di scioglimento per infiltrazione mafiosa ed in particolare con l’obbligo imposto a detti Comuni (art. 100 D.lgs 159/2011) di acquisire l’informativa antimafia prima della stipula di qualsiasi atto negoziale.
Delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’informativa
La terza sezione del Consiglio di Stato, esaminando la questione, ha confermato l’impostazione del TAR. Non si tratta di individuare limitazioni all’ambito applicativo della normativa, scrivono i Giudici di Palazzo Spada, ma di tracciare l’esatta perimetrazione della stessa, “la questione infatti non è propriamente quella della esclusione o meno dei contratti dei liberi professionisti, ma quella dell’assoggettabilità di tale ultima categoria alla disciplina dell’istituto dell’informativa”.
I soggetti destinatari dell’informativa antimafia
Delimitando le categorie di soggetti che possono essere attinte dal provvedimento limitativo della loro capacità giuridica speciale, la sentenza in commento richiama l’elenco tassativo previsto dalla disposizione normativa di rango primario, nella quale, chiariscono i Giudici, non rientrano i liberi professionisti che non siano organizzati in forma di impresa.
L’art. 85 del D.lgs. 159/2011 prevede infatti che la documentazione antimafia,
- se si tratta di imprese individuali, debba riferirsi al titolare ed al direttore tecnico;
- se si tratta di associazioni, imprese, società consorzi e RTI, debba riferirsi anche ad altri soggetti elencati dalla norma.
In ogni caso la lettura della disposizione lascia intendere che unici soggetti destinatari della documentazione antimafia siano soggetti organizzati in forma di impresa e non soggetti che contraggono in qualità di singole persone fisiche.
Per il principio di tassatività, precisa il Supremo Collegio, non è possibile estendere a soggetti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge, un provvedimento che limita la capacità giuridica dell’interessato. Inoltre, il principio di legalità impone di non superare il dato letterale della norma, in senso afflittivo e limitativo della libertà degli interessati.


