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Nuova guida Anit per calcolare l’efficienza energetica in edilizia

La guida è stata aggiornata con le regole nazionali in tema di requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici e certificazione energetica, e propone anche un metodo tabellare per individuare in pochi passaggi le verifiche da rispettare con la relazione tecnica
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Nuova guida Anit per calcolare l’efficienza energetica in edilizia

Anit,  Associazione nazionale per la diffusione, la promozione e lo sviluppo dell’isolamento termico ed acustico nell’edilizia e nell’industria come mezzo per salvaguardare l’ambiente e il benessere delle persone, ha aggiornato la guida con le regole nazionali in tema di requisiti minimi per l’efficienza energetica degli edifici e certificazione energetica. La guida è stata aggiornata con le disposizioni:

  • del DM 26/6/2015 entrato in vigore il 1° ottobre 2015,
  • delle FAQ ministeriali sull’applicazione dei requisiti minimi,
  • del DLgs 48/2020 di attuazione della Direttiva 844/2018,
  • del DLgs 199/2021 sulla copertura da fonti rinnovabili.

Guida Anit e riferimenti ministeriali

In particolare, si prendono a riferimento i tre Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015:

  • “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”;
  • “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”;
  • “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”,

che hanno modificato le modalità di calcolo delle prestazioni energetiche dei fabbricati introducendo al contempo nuovi e più restrittivi requisiti minimi di efficienza per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazione.

  • I decreti introducono due modifiche sostanziali rispetto al precedente apparato normativo: i limiti di prestazione energetica non sono più imposti in base alla zona climatica e al rapporto S/V, ma in rapporto ad un “edificio di riferimento”, identico a quello reale, ma con le caratteristiche termiche ed impiantistiche descritte nell’Appendice A dell’Allegato 1, Capitolo 3 del primo decreto citato;
  • il valore dell’energia primaria (EPi), somma dei valori dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, è stato sostituito con l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio (EPgl).
    Questo indice è somma degli indici di prestazione energetica per climatizzazione invernale (EPH), climatizzazione estiva (EPC), produzione di acqua calda sanitaria (EPW), ventilazione (EPV), illuminazione artificiale (EPL) e trasporto di persone (EPT).

L’indice di prestazione energetica globale dell’edificio deve essere calcolato sia in termini di energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) che di energia primaria rinnovabile (indice “ren”). La somma dei due valori identifica la prestazione energetica globale totale (indice “tot”) dell’edificio.

La guida Anit propone inoltre un metodo tabellare per individuare in pochi passaggi le verifiche da rispettare con la relazione tecnica ex “Legge 10” (art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10), nella quale viene analizzato il sistema Edificio – Impianto per il rispetto del contenimento dei consumi energetici degli edifici.
La guida è scaricabile dal sito Anit, previa registrazione.

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