Immobiliare
Voltura catastale on line, il software Docfa e la procedura telematica Voltura 2.0
Dal 1° luglio 2020 si deve utilizzare tassativamente il software Docfa 4.00.5, che presenta alcune novità. I documenti predisposti con la precedente versione non sono più accettati dall'Agenzia delle Entrate. Dal 10 febbraio 2021 sono attive le nuove modalità per la predisposizione e la presentazione delle domande di volture catastali tramite la procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”
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Con la domanda di voltura catastale il contribuente comunica all’Agenzia delle Entrate che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra. Per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili:
- i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
- i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
- i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
- i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti
Voltura catastale online (per notai e tecnici professionisti)
Le domande di voltura catastale possono essere presentate online soltanto da notai e tecnici professionisti, nelle ipotesi in cui non siano dovuti tributi e imposta di bollo perché già versati. E a patto che si tratti di:- volture di preallineamento (disallineamenti della banca dati catastale dovuti all’assenza negli atti informatizzati di domande di volture precedenti non eseguite dagli uffici provinciali – Territorio)
- recupero di volture automatiche (aggiornamenti di volture già presentate ma con dati errati o incompleti). In entrambi i casi si deve allegare il file informatico predisposto con Voltura 1.1, firmato digitalmente.
Software Docfa per la compilazione dei documenti tecnici catastali
Docfa è il software mediante il quale sono comunicati al catasto i dati relativi all’edificazione di nuovi immobili e le variazioni di stato di quelli esistenti, nel caso essi influiscono sul classamento o sulla consistenza dell’unità immobiliare. La dichiarazione telematica Docfa, a carico degli intestatari dell’immobile, permette, con la presentazione all’Agenzia, la comunicazione dei dati aggiornati. Solo nei casi di prima iscrizione in catasto dei beni immobili presentano la dichiarazione Docfa anche i possessori, in caso di inerzia da parte dei titolari dei diritti reali. Il professionista tecnico abilitato che presenta l’atto di aggiornamento, attraverso il Docfa, può essere un:- architetto
- ingegnere
- dottore agronomo e forestale
- geometra
- perito edile
- perito agrario limitatamente ai fabbricati rurali
- agrotecnico
Quali accertamenti?
Queste figure possono utilizzare il software Docfa per compilare il modello di dichiarazione della proprietà immobiliare urbana per l’accertamento di:- unità immobiliari urbane di nuova costruzione (accatastamento);
- variazioni dello stato, consistenza e destinazione delle unità immobiliari urbane censite;
- unità afferenti edificate su area urbana, in sopraelevazione o su aree di corte;
- beni immobili non produttivi di reddito urbano, compresi i beni comuni e relative variazioni
Aggiornamento Docfa 4.00.5 dal 1° luglio 2020
Dal 1° luglio 2020 si deve utilizzare tassativamente il software Docfa 4.00.5. I documenti predisposti con la precedente versione non saranno accettati dagli Uffici Provinciali Territorio. Le novità previste per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova versione Docfa 4.00.5 sono:- introduzione di una nuova tipologia di documento per le dichiarazioni di variazione, denominata “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1, comma 579, L. n. 205/2017“, da selezionare per le dichiarazioni di revisione del classamento (con attribuzione della categoria catastale E/1) delle unità immobiliari già censite, in possesso dei requisiti di cui al comma 578 della legge n. 205 del 2017;
- aggiornamento delle tabelle di correlazione – pdf fra le Categorie catastali dei gruppi D ed E e le specifiche destinazione d’uso delle unità immobiliari, mediante l’introduzione di tre nuove destinazioni d’uso compatibili con la categoria catastale E/1 Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei, relative alle tipologie di immobili di cui al comma 578 della legge n. 205 del 2017: 1811 – Banchine e aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale adibite alle operazioni e ai servizi portuali e passeggeri, 1812 – Depositi dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali, 1813 – Depositi doganali dei porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;
- introduzione di alcuni controlli bloccanti e messaggi informativi che, in caso di inserimento nel software di dati non compatibili con le disposizioni legislative e di prassi, guidano l’utente verso la corretta compilazione delle dichiarazioni catastali relative agli immobili.