Immobiliare
Fabbricati rurali ed ex rurali: come adempiere all’obbligo di accatastamento
Una nota del Catasto chiarisce condizioni, procedure e termini per i professionisti in merito all'accatastamento dei fabbricati rurali
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Con la nota prot. 213605 del 10 ottobre 2017, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare fornisce chiarimenti operativi in merito all’accatastamento dei fabbricati rurali o ex rurali censiti al Catasto Terreni, da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano (art. 13, commi 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).
Verifica dell’obbligo di accatastamento
Laddove venga segnalato che, per la destinazione d’uso attuale, non sussiste l’obbligo di accatastamento dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano, l’Ufficio esegue un supplemento di verifica, anche avvalendosi della documentazione, cartacea o fotografica, eventualmente fornita dal contribuente.
La verifica può avere due esiti:
A) assenza dei requisiti
Nel caso in cui sia riscontrata l’effettiva assenza dei requisiti previsti per l’accatastamento, l’Ufficio provvederà ad aggiornare l’archivio censuario di Catasto Terreni ed in particolare:
- ad aggiornare la destinazione d’uso dell’immobile (ad es. fabbricato diruto, area di fabbricato demolito, ecc.) e a pubblicarne l’esito presso l’albo pretorio del Comune ove trovasi ubicato l’immobile;
- ad attribuire la pertinente qualità di coltura, se dalla verifica effettuata si riscontri una coltivazione in atto.