Decreto BIM: date, definizioni e obblighi delle stazioni appaltanti
Lo scorso 12 gennaio 2018 è stato adottato il decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, il cosiddetto ‘Decreto Bim‘. A 15 giorni dalla suo pubblicazione, ovvero il 27 gennaio 2018, il decreto diventerà a tutti gli effetti operativo. ‘L’innovazione porterà trasparenza, efficienza e più qualità nella progettazione e realizzazione delle opere‘ così asseriva il Ministro Graziano Delrio lo scorso 1 dicembre 2017.
Il BIM entrerà da lla porta principale degli appalti pubblici, secondo la scansione riportata nella tabella sottostante e funzione dell’importo a base di gara.
| Entrata in vigore dal… | Importo base di gara [Euro] |
| 1° gennaio 2019 | 100 milioni |
| 1° gennaio 2020 | 50 milioni |
| 1° gennaio 2021 | 15 milioni |
| 1° gennaio 2022 | Superiore alle soglie di rilevanza comunitaria stabilite all’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici |
| 1° gennaio 2023 | 1 milione |
| 1° gennaio 2025 | inferiore a 1 milione |
Definizioni concordate dal Decreto BIM
Mano a mano entreranno nell’uso comune i seguenti termini:
- Ambiente di condivisione dei dati: ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione dei dati relativi ad un’opera e strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali. Deve avere le seguenti caratteristiche:
– Infrastruttura informatica con condivisione regolamentata da precisi sistemi di sicurezza
– Tracciabilità
– Successione storica delle operazioni
– Conservazione temporale
– Relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto
– Definizione delle responsabilità nell’elaborazione dei contenuti e di tutela della proprietà intellettuale. - Appalti pubblici: corrispondono ai contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I del Codice Contratti Pubblici;2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
- Codice dei contratti pubblici: d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
- Concessione dei lavori: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
- Lavori complessi: lavori caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici;
- Stazione appaltante: in questo vocabolo concorrono le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti aggiudicatori (art. 3 comma 1 lettera o) Codice Contratti Pubblici)
- Piano di gestione informativa: documento redatto dal candidato al momento dell’offerta dove è definita la struttura che sarà seguita dall’appaltatore a livello informatico e di condivisione dei dati
Obblighi delle stazioni appaltanti e loro interoperabilità (art. 3 – 4)
- Piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;
- Piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell’opera, alla fase di progetto ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
- Un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti;
- Devono essere adottate piattaforme interoperabili mezzo di formati aperti non proprietari;
- I dati devono essere connessi a modelli multidimensionali (riferimento art. 23 del Codice dei Contratti Pubblici);
- I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante ed il relativo procedimento devono svolgersi in un ambiente di condivisione.
- Per gli interventi di recupero, di riqualificazione o di varianti, purchè siano rispettati i punti 1 -2 – 3, le stazioni appaltanti possono richiedere ‘ la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture‘ (art. 23 comma 1 lettera h, del Codice dei Contratti Pubblici).
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