Soglie di rilevanza e appalti: decisione della Commissione Europea
A seguito della decisione 2014/115/UE con cui il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell’organizzazione mondiale del commercio, che si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi (“soglie”) fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo, la Commissione europea ha emanato i Regolamenti (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830 (Guce del 31 ottobre 2019), che modificano dal 1° gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE. I Regolamenti modificano automaticamente l’articolo 35, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Le soglie di rilevanza comunitaria per gli appalti
Le soglie di rilevanza comunitaria fanno scattare l’obbligo di rendere pubblica una gara di appalto in tutte le nazioni dell’Unione Europea ed allargare la platea dei partecipanti a tutti gli operatori interessati, in possesso dei requisiti richiesti. Inoltre le soglie di rilevanza comunitaria sono classi di valore suddivise per lavori, servizi e forniture che, in funzione del loro importo, possono assumere interesse a livello comunitario.
Se il valore del contratto rientra nella classe di “rilevanza comunitaria”, l’ente appaltante deve seguire una procedura conforme alle direttive europee sugli appalti pubblici in tema di pubblicità e concorrenza (art. 60 del d.lgs. 50/2016): il disciplinare deve prevedere clausole con un linguaggio trasparente e comprensibile, il bando di gara deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, vanno utilizzati i modelli predisposti dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (Anac).
Le nuove soglie comunitarie per gli appalti nei settori ordinari e concessioni
a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Le nuove soglie di rilevanza comunitarie per gli appalti nei settori speciali
Ecco i nuovi parametri
- 5.350.000 per gli appalti di lavori;
- 428.000 euro per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- 1.000.000 euro per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
Il calcolo del valore dell’appalto
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dell’importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e di eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l’applicazione delle norme tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
Il valore stimato dell’appalto e le soglie di rilevanza
Il valore stimato dell’appalto è quantificato al momento dell’invio dell’avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un’indizione di gara, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento del contratto.
Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi e del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell’aggiudicatario dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessari all’esecuzione dei lavori.
Il valore delle forniture
Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.
Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie, le disposizioni del si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell’applicazione delle soglie è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie, le disposizioni del presente codice si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto.
Deroghe
Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare l’appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando il valore stimato al netto dell’IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l’opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
Appalti regolari e rinnovabili
Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
- di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell’appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell’importo residuo;
- di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
Appalti pubblici di servizi
Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

