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Sbloccacantieri, dal CNI le istruzioni per l’uso

Le modifiche al Codice dei contratti pubblici apportate dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del decreto Sbloccacantieri
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Sbloccacantieri, dal CNI le istruzioni per l’uso

Sullo Sbloccacantieri il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha elaborato un documento in merito alle modifiche al Codice dei contratti e alla disciplina di alcuni aspetti legati agli eventi sismici più recenti. Si tratta dei temi introdotti dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (Gu n. 140 del 17 giugno 2019) di conversione del decreto Dl n. 3212019, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Su queste questioni legate allo Sbloccacantieri ne diamo qui ampia sintesi.

Il ricorso all’appalto integrato nello Sbloccacantieri

La riforma dell’art. 59 del Codice, prevedendo la sospensione a titolo sperimentale, sino al 31 dicembre 2020, dell’applicazione del comma 1, quarto periodo, dello stesso articolo, avrebbe lo scopo, seppur momentaneo, di porre fine al divieto di ricorso all’appalto integrato. La modifica non interessa comunque i commi 1-bis e 1-ter dello stesso articolo che restano vigenti e pertanto consentono il ricorso alle gare di progettazione ed esecuzione nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori (1 bis). Di tanto deve essere data opportuna motivazione dal Rup nella determina a contrarre (1 ter).
La citata modifica prevede il pagamento diretto al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione che devono essere indicati espressamente in sede di offerta.

Il superamento della cd. ‘soft law’

È prevista l’emanazione di un Regolamento attuativo, che unifichi tutti i provvedimenti attuativi tra cui le Linee Guida Anac e i Decreti già  emanati, da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso (cioé entro il 16 ottobre del 2019).

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

La modifica dell’art. 23 del Codice consente, per gli anni 2019 e 2020, che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi sulle strutture e sugli impianti, possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato. L’esecuzione di tali lavori può prescindere dalla redazione del progetto esecutivo. Per gli stessi anni è, inoltre, ammesso che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità  di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. I soggetti citati sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori. Ma nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi per la realizzazione dell’opera, con provvedimento legislativo o amministrativo.

L’albo dei commissari di gara

L’operatività dell’albo dei commissari di gara di cui all’art. 77, comma 3, del Codice, è rinviata al 31 dicembre 2020.

La centrale di committenza

Sospesa sino al 31 dicembre 2020 anche l’applicazione dell’art. 37, comma 4, del Codice, in modo tale da impedire l’operatività  dell’obbligo per i comuni non capoluogo di Provincia di ricorrere a una centrale di committenza, ovvero di associarsi in centrali di committenza e di ricorrere alla Cuc costituita presso la provincia.

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Fino alla data del 31 dicembre 2020:

  • è elevato da 50 a 75 milioni di euro i limiti di importo per l’espressione del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  • è ridotto a quarantacinque giorni (in precedenza 90) dalla trasmissione del progetto il termine per l’espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
  • il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in sede di espressione del parere, deve fornire anche la valutazione di congruità  del costo. Le Amministrazioni, in sede di approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione delle risorse ed indipendentemente dal valore del progetto, possono richiedere al Consiglio la valutazione di congruità  del costo, che viene resa nel termine di trenta giorni, decorso il quale le Amministrazioni possono comunque procedere.

Le prestazioni ‘sottosoglia’ con lo Sbloccacantieri

Per l’affidamento delle prestazioni ‘sottosoglia’ di cui all’art. 36 del Codice, le procedure da utilizzare, in base all’importo a base d’asta, sono le seguenti:

  • per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 del Codice per le forniture e i servizi, esclusi i Servizi di Ingegneria e Architettura disciplinati dall’articolo 157 dello stesso, È previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà  la procedura negoziata previa consultazione di almeno 1 O operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
  • per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 dello stesso Codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8 del DL n. 50/2016.

Per tutti gli affidamenti “sottosoglia” è possibile fare ricorso all’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ed in questi casi, inoltre, è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere transfrontaliero ed il numero delle offerte non sia inferiore a 10.

Viene inoltre stabilito nello Sbloccacantieri l’utilizzo esclusivo dell’Offerta economica più vantaggiosa (Oepv) per i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. E che il criterio del minor prezzo sia limitato ai servizi e alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità  di manodopera di cui al comma 3, lettera a, dello stesso art. 95 del Codice.

Subappalto nello Sbloccacantieri

Fino al 31 dicembre 2020, sarà  possibile utilizzare l’istituto del subappalto fino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto. Eliminati l’obbligo di indicare la terna di nominativi dei sub-appaltatori, e l’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori indicati, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Ripristinato il divieto per la subappaltatrice di partecipare alla gara. Il grave inadempimento dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, nuova lett c-quater del Codice.

Collegio consultivo tecnico

È consentito alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare – fino alla data di entrata in vigore del Regolamento unico di cui sopra –  un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio. Il collegio consultivo tecnico avrà  la funzione di assistere le parti nel caso in cui sorga una controversia, di ogni natura nel corso dell’esecuzione del contratto, al fine di addivenire ad una rapida risoluzione della stessa.

Inversione procedurale

È prevista l’estensione ai settori ordinari dell’art. 133, comma 8 del Codice relativo alla cd “inversione procedurale” con la possibilità  per gli enti aggiudicatari di decidere se valutare le offerte prima della verifica circa l’ammissibilità  alla gara degli operatori economici.

Incentivo ai progettisti interni

Non è stata confermata dalla Legge di conversione dello Sbloccacantieri la modifica al comma 2 dell’art. 113 del Codice relativa al conferimento dell’incentivo ai progettisti interni. Cosicché dall’entrata in vigore della Legge n. 55/2019 l’incentivo non potrà  più essere erogato per l’attività  di progettazione. Ma esclusivamente per le sole attività  indicate in tale norma ed in particolare per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Rup, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Altre modifiche dello Sbloccacantieri

  • La disciplina dell’anticipazione del prezzo è estesa a tutte le tipologie di prestazioni affidate.
  • La possibilità  di effettuare l’attività  di verifica preventiva della progettazione è estesa ai lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, anche alle stazioni appaltanti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità.
  • Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 25 del Codice; conseguentemente viene anche esteso l’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice.
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