Edilizia

Sblocca Cantieri, c’è il decreto in Gazzetta Ufficiale

Analisi delle modifiche al Testo Unico dell'Edilizia e al Codice degli Appalti e dei Contratti pubblici contenute nel decreto legge approvato in maniera lampo prima di Pasqua
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Sblocca Cantieri, c’è il decreto in Gazzetta Ufficiale

Il Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (cd. Decreto Sblocca Cantieri), approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo essere stato oggetto di modifiche e integrazioni.

Sblocca cantieri, ovvero il decreto legge del 18 aprile 2019, n.32

In particolare, il Capo I contiene norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana:

Art. 1 – Modifiche al codice dei contratti pubblici
Art. 2 – Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa
Art. 3 – Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche
Art. 4 – Commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali
Art. 5 – Norme in materia di rigenerazione urbana

Il Capo II reca disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell’area etnea.
Il Capo III reca disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017

Le modifiche al Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001)

Il Capo I del decreto Sblocca Cantieri contiene le seguenti modifiche agli articoli del Tue:

2-bis Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati: i limiti previsti dal Dm n. 1444/1968, tra cui la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, si applicheranno solo nelle zone omogenee C, cioè quelle di espansione edilizia.

Negli interventi di demolizione e ricostruzione, vanno rispettate le distanze preesistenti, il volume originario e la coincidenza dell’area di sedime, con la possibilità di ricostruire con una sagoma diversa e un’altezza maggiore.

Le Regioni dovranno adottare obbligatoriamente regolamenti e disposizioni derogatorie al Dm n. 1444/1968 e norme sugli spazi da destinare a insediamenti residenziali, produttivi, attività collettive, verde e parcheggi.

65 Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica: per le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e per gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, viene eliminato l’obbligo del direttore lavori di depositare presso lo sportello unico, entro il termine di 60 giorni dalle strutture ultimate, la relazione con i certificati delle prove sui materiali, le indicazioni inerenti alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione e l’esito delle eventuali prove di carico, e tutti i successivi adempimenti (avvenuto deposito e consegna al collaudatore della relazione).

67 Collaudo statico: il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

93 Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche: il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

Secondo lo Sblocca Cantieri i progetti relativi ai lavori in zona sismica sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Per tutti gli interventi, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

Aggiunto al Tue il nuovo art. 94-bis Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, con il quale vengono considerati:

a) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
  • le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

Per questi interventi, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione (art. 94 Dpr n. 380/2001).

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
  • le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  • le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

  • gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Viene prevista nello Sblocca Cantieri la definizione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto allo sportello unico (art. 93 del Dpr n. 380/2001).

Per gli interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza”, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Per questi interventi le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.

Modifiche al Codice degli Appalti e dei Contratti pubblici

Appalto integrato

Secondo il decreto Sblocca Cantieri l’appalto integrato sarà consentito per due anni. I progetti definitivi dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2020 e i bandi pubblicati nei 12 mesi successivi. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non potrà assumere le funzioni di direttore dei lavori nel medesimo appalto.
In caso di appalto integrato sarà previsto il pagamento diretto ai progettisti e ai subappaltatori (su richiesta dell’impresa), la Stazione Appaltante non potrà decidere discrezionalmente se la natura del contratto lo consente.
Reintrodotto l’incentivo del 2% per la progettazione interna alla Pubblica Amministrazione.

Subappalto

Il tetto al subappalto aumenta dal 30% al 50%. La Stazione Appaltante, nella predisposizione del bando di gara, deciderà volta per volta se consentire il subappalto e la quota massima subappaltabile. Eliminato nello Sblocca Cantieri l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo.

L’anticipazione del 20% del prezzo non varrà solo per i lavori, ma per tutti gli appalti, quindi anche in caso di gare di progettazione.

Affidamento diretto e massimo ribasso

L’affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici sarà consentito secondo lo Sblocca Cantieri nei lavori fino a 200mila euro. Nei lavori di importo superiore a 200mila euro bisognerà ricorrere alle gare, ma fino alla soglia europea di 5,5 milioni di euro si potrà utilizzare il criterio del massimo ribasso.

Eliminate le linee guida Anac e i decreti ministeriali, si torna al regolamento attuativo unico.

Il commento di Inarcassa

La Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti, nell’audizione in Commissione Lavori Pubblici del Senato, ha commentato le misure del Decreto Sblocca Cantieri, criticando quella che prevede la reintroduzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione ad opera dei pubblici dipendenti (art. 113 del Codice). “Questa misura – ha dichiarato il Presidente di Fondazione Inarcassa Egidio Comodo – comporterebbe inevitabilmente uno svilimento del ruolo e della qualità del lavoro garantita dai liberi professionisti che operano nei confronti della pubblica amministrazione e avvantaggerebbe i soli dipendenti pubblici con un’integrazione importante, fino all’80%, del loro, già sicuro, stipendio.”

Fondazione Inarcassa ha espresso dubbi anche sulla Centrale Unica di Progettazione, che rischia inevitabilmente non solo di restringere ulteriormente competenze e ruolo dei tecnici liberi professionisti, ma anche di rallentare la macchina di esecuzione dei lavori pubblici, e sul ricorso all’appalto integrato. “Il pagamento diretto al progettista in caso di appalto integrato può essere interpretato come un piccolo passo in avanti, ma solo in termini di giusto compenso che deve essere riconosciuto al professionista per il suo lavoro – ha sottolineato il Presidente – “Il riscorso all’appalto integrato invece deve essere limitato ai soli casi particolari, quando ad esempio per complessità e particolarità tecnica dell’opera si necessita del supporto diretto dell’impresa”.

Tra le misure più urgenti auspicate da Fondazione Inarcassa, la non gratuità delle prestazioni professionali con l’individuazione delle componenti del compenso professionale che non devono essere sottoposte a ribasso e l’istituzione di una Long List unica nazionale di professionisti, che garantisca la verifica del possesso dei requisiti e dalla quale le stazioni appaltanti possano attingere.

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