Sblocca cantieri, come cambiano i contratti pubblici?
Gli articoli 1 e 2 del decreto Sblocca cantieri promosso dal Mit, introducono 81 modifiche in 33 articoli del Codice dei contratti pubblici. Ecco una sintesi delle più significative.
Le nuove spese previste all’interno del quadro economico
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 del Codice dei Contratti pubblici) secondo il decreto Sblocca cantieri dovrà essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali:
a) nel caso di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia,
b) per i concorsi di progettazione e di idee.
Le spese di carattere strumentale (compresi i sopralluoghi per la stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni) sostenute dalle amministrazioni per in relazione all’intervento sono inserite tra le spese tecniche del quadro economico e sono a carico dei relativi capitoli del Ministero dell’economia.
La corresponsione dell’anticipazione del 20% è estesa a tutti gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di progettazione (comma 18 dell’articolo 35 del Codice).
Discrezionalità delle stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti per il decreto Sblocca cantieri possono affidare lavori sulla base del progetto definitivo semplificato (e non di quello esecutivo) per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria senza limiti di importo ma con l’esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Il progetto semplificato dovrà contenere, tra le altre cose, una relazione generale, un piano sicurezza e un’analisi dei costi (art. 23, comma 3-bis del Codice).
Subappalto (art. 105 del Codice)
La Stazione appaltante può decidere nel bando che i lavori subappaltabili possano raggiungere il 50 per cento dell’importo complessivo di lavori, servizi o forniture. Per servizi, forniture e lavori, l’appaltatore potrà subappaltare fino alla metà del valore dell’appalto, senza indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.
Cadono il divieto di affidare il subappalto a chi abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto e l’obbligo per il concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione (art. 80 del Codice).
In sede di gara non sarà più necessario indicare gli eventuali subappaltatori né dimostrarne il possesso dei requisiti di ordine generale e/o speciale, salvo il caso in cui questi concorrano con quelli dell’impresa partecipante a soddisfare i requisiti minimi complessivi per la partecipazione alla procedura. L’operatore economico partecipante ha quindi solo l’onere di indicare la parte e la quota di contratto che intende subappaltare, senza esplicitare in sede di gara quale sarà il subappaltatore. In ogni caso il subappaltatore dovrà possedere e dimostrare i requisiti di ordine generale in sede di esecuzione al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante.
Resta il limite al subappalto del 30% per i casi in cui nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali.
I subappaltatori, per qualsiasi tipologia di appalto, potranno ottenere direttamente dalla stazione appaltante, senza che l’appaltatore possa impedirlo, la corresponsione dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, se ne facciano richiesta.
Soglie e criteri di aggiudicazione (art. 36, commi 2 e 5 e 9-bis del Codice)
La prima soglia (sotto i 40.000 euro), con affidamento diretto, senza consultazione di operatori, rimane invariata con il decreto Sblocca cantieri.
La seconda soglia è innalzata da 150.000 a 200.000 euro e il numero degli operatori economici da consultare passa da dieci a tre.
Fino a 5 milioni di euro, si applica per tutti i contratti la procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso e l’esclusione automatica dell’operatore in caso di offerta anomala.
Le fasi procedimentali si invertono: prima la valutazione dell’offerta economica e poi dei requisiti di ammissione.
Per tutti i contratti sotto soglia si introduce il criterio minor prezzo come criterio ordinario di aggiudicazione.
Il Documento di gara unico europeo (Dgue)
In alternativa al Documento di gara unico europeo (Dgue), il decreto Sblocca cantieri prevede che i soggetti gestori di mercati elettronici o sistemi dinamici di acquisizione per lavori, servizi e forniture, possono predisporre dei formulari standard attraverso i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti (articolo 80 del Codice) o altre informazioni necessarie all’ammissione alla procedura. “Nell’ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il Dgue per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione”.
I requisiti di gara per la progettazione
In caso di appalto integrato i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del Codice. Tali requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Inoltre, “le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione”.
Nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato”.
Servizi di architettura e ingegneria
Secondo il decreto Sblocca cantieri:
- Si potrà ricorrere al cd. appalto integrato per le opere i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020.
- L’operatore economico, in caso di partecipazione ad un appalto avente ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, potrà indicare, in fase di gara, il progettista incaricato dello svolgimento dei relativi servizi.
- La Stazione appaltante potrà corrispondere direttamente, nei confronti del progettista incaricato, la quota di compenso corrispondente agli oneri di progettazione.
- Nella fase di progettazione, viene reintrotto l’incentivo del 2% per i tecnici delle amministrazioni.
- Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono risultare affidatari delle concessioni di lavori pubblici purché il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.

