Emendamento Sblocca cantieri, tutto sulla sospensione del codice appalti
Prosegue l’iter del decreto Sblocca cantieri: con l’approvazione dell’emendamento promosso dalla Lega si avvia la sospensione sperimentale del Codice appalti fino al 2020.
Nei giorni precedenti all’approvazione dell’emendamento promosso dalla Lega, Ance rivendicava la necessità di procedere con coraggio allo snellimento delle procedure che bloccano i cantieri senza indietreggiare sulla trasparenza e la legalità:
“Il settore ha bisogno di regole snelle, chiare e trasparenti: è su questa strada che Governo e Parlamento devono procedere velocemente senza ripensamenti e battute d’arresto che potrebbero essere letali per un Paese immobile come il nostro. Abbiamo apprezzato la volontà della maggioranza di procedere a una razionalizzazione delle norme e delle procedure che disciplinano il settore dei lavori pubblici”, commenta Buia, “ma ora bisogna fare chiarezza e decidere una volta per tutte che strada si vuole intraprendere anche per dare certezza alle pubbliche amministrazioni”.
Secondo il Presidente Ance “non sono ammissibili passi indietro sulla legalità e la trasparenza: è necessario eliminare definitivamente il criterio del massimo ribasso, definire con chiarezza il perimetro d’azione dei commissari, senza comprimere la concorrenza e la trasparenza dei modelli di aggiudicazione delle gare. Ci attendiamo decisioni che siano in linea con l’esigenza di ammodernare un sistema ingessato e poco efficiente senza fare ricorso a scorciatoie e dannose deregulation”.
Vediamo nel seguito le principali modifiche approvate ieri dalle Commissioni riunite:
- art.35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
- art. 36 Contratti sotto soglia:
- rientra l’affidamento diretto e cambiano gli intervalli di soglia.
- Procedura negoziata fino ad 1.000.000 euro.
- Modifica del comma 5 in cui la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara può essere dimostrata anche dopo l’esame della documentazione.
- Requisiti del DGUE e linee guida Anac
- art. 77 Commissione di aggiudicazione
- art.80 Motivi di esclusione : per i certificati e i documenti, escluso il durc, già acquisiti ma scaduti da meno di 60 giorni e per cui è in corso la procedura di rinnovo, la stazione appaltate dovrà verificare direttamente presso gli enti certificatori. Se questi ultimi non risponderanno entro 30 giorni, i certificati ed il loro contenuto si ritiene scaduto.
- art. 95 Criteri di aggiudicazione:
- aggiudicazione oltre i 40.000 euro per forniture di notevole contenuto tecnologico.
- l’offerta economica comprende la manodopera e gli oneri legati alla sicurezza.
- art.97 Offerte anormalmente basse
- art. 105 Subappalto: modificata la percentuale di affidamento in subappalto dal 50% al 40%
- art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento:
- varianti non eccedenti il 50 % del valore del progetto può essere approvato dal Rup e non dal Cipe.
- appalto integrato per le opere approvate entro il 31 dicembre 2020.
- tempistiche e scadenze per le concessioni autostradali e dal 1 settembre 2019 ritorna la Società ministeriale Infrastrutture Spa, gestita appunto dal Mit.
art.35 Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
Per i contratti relativi a lavori e servizi la dicitura al:
- Comma 9a) quando un’opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamenteper lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Per gli appalti di forniture:
- Comma 10a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati
contemporaneamenteper lotti distinti, nell’applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
art. 36 Contratti sotto soglia e DGUE
Si riportano di seguito alcuni dei principali commi modificati ed introdotti, riportando in neretto le modifiche ed aggiunte sostanziali.
- Sostituito Comma 2b) è sostituito da: “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l‘acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”.
- Sostituito Comma 2c) è sostituita da: “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti”;
- Introdotto Comma 2c-bis) in quanto è stato modificato il limite superiore di soglia “per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti”;
- Sostituito Comma 2d) “per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8“
- Comma 5: “ Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano prima dell’aggiudicazione definitiva in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara “.
- Comma 6: in merito al DGUE si passa dalla verifica del possesso dei requisiti alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione.
art. 77 Commissione di aggiudicazione (aggiunta)
“In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze”
art.80 Motivi di esclusione
“Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
art. 95 Criteri di aggiudicazione
- Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico.
- Nell’offerta economica devono in ogni caso ritenersi compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, propri dell’operatore economico. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)
art.97 Offerte anormalmente basse
Attraverso la sostituzione del comma 2 viene indicata la procedura che il RUP deve seguire nell’aggiudicazione.
art. 105 Subappalto
“Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta quaranta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture“.
art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento
- “Per gli interventi di cui al comma 1-bis (infrastrutture strategiche), le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del cinquanta per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE”.
- Il seguente divieto relativo al “ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo” non si applica
altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto. - Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi (36 mesi) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente

