Pubblicità legale dei bandi di gara: indicazioni Anac per l’utilizzo della Banca Dati
Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara per tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023, è garantita inderogabilmente dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”, che sostituisce la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.
Per assolvere gli obblighi di pubblicità legale sulla Banca Dati Anac attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono compilare sulla piattaforma i bandi e gli avvisi secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla Banca Dati Anac. Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, interagendo in maniera interoperabile con la Banca Dati, trasmettono a quest’ultima tutti i dati necessari alla pubblicazione.
Banca Dati Anac: come funziona? Le indicazioni
Con il Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, Anac fornisce indicazioni per l’assolvimento di tali obblighi in ambito nazionale. Una procedura s’intende avviata con la data di pubblicazione del relativo bando. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea. Anac ricorda a tutte le stazioni appaltanti che:
a) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione sula Gazzetta Ufficiale italiana. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta.
b) Le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023, ma non anche pubblicato su Gazzetta Ufficiale europea entro tale data, rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale. Sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.
Pubblicità legale dei bandi di gara: i nodi da sciogliere
Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale dopo il 1° gennaio 2024 non è conforme al nuovo Codice Appalti, e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela. Tutto questo al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione. Ciò avviene sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.
c) Le procedure di gara soggette ai soli obblighi di pubblicazione a livello nazionale il cui bando è stato solo inviato alla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato entro tale data, rientrano anch’esse nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale. Sono pertanto tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la Banca Dati Anac.
Anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. In questo modo possono procedere alla trasmissione alla Banca Dati Anac dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la Banca Dati stessa.

