Nuovo decreto MLPS per la verifica della congruità della manodopera
Il Ministero del Lavoro ha annunciato con una nota il 25 giugno 2021 la firma di un decreto sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il sistema di verifica era stato previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile. Nell’ambito del provvedimento rientrano gli interventi nel settore edile, nell’ambito di lavori sia pubblici, sia privati, eseguiti da imprese in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi.
Il decreto ricorda che il settore edile comprende tutte le attività “direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale”, comprese quelle affini; per i lavori privati, invece, le disposizioni si applicheranno solo alle opere da 70.000 euro in su. In fase di prima applicazione, si farà riferimento agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo.
L’attestazione di congruità verrà rilasciata entro dieci giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su richiesta:
- del committente o dell’impresa affidataria, per i lavori pubblici, in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima del saldo finale dei lavori;
- del committente prima dell’erogazione del saldo finale per i lavori privati, mentre l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Le modalità di interscambio delle informazioni saranno definite con una convenzione tra il MLPS, l’INL, l’INPS, l’INAIL e la CNCE (Commissione Nazionale delle Casse Edili); il relativo sistema verrà realizzato entro 12 mesi dal nuovo decreto. Un apposito decreto costituirà anche un comitato di monitoraggio.
In mancanza di congruità e di regolarizzazione della posizione, è prevista l’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI), con possibilità di “recupero” se lo spostamento è fino al 5% dell’incidenza della manodopera.
Le disposizioni contenute nel decreto sono valide per i lavori edili con denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021. Per il rilascio del DURC online alle altre imprese coinvolte nell’appalto restano valide le relative disposizioni già previste dalla legislazione vigente.