Materiali da costruzione: nuovi criteri per l'abilitazione dei laboratori
Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove circolari – n. 7617 7618 e 7619 dell’8 settembre 2010 – indagini approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici recanti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l’esecuzione e la certificazione delle prove sui materiali da costruzione tradizionali, sul legno, sulle terre e sulle rocce, nonché per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito, come previsto dall’art.59 del DPR n.380/2001.
Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al decreto ministeriale del 14 gennaio 2008, come nella successiva Circolare esplicativa, si prescrive che sia le prove sui materiali da costruzione che le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – all’art. 59, che sostanzialmente riprende l’art. 20 della legge n. 1086/1971 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, possa autorizzare con proprio decreto altri laboratori a effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.
Ad oggi le autorizzazioni ai laboratori sono rilasciate sulla base dei criteri contenuti nella Circolare ministeriale n. 346/STC del 16 dicembre 1999 la quale definisce una regolamentazione tecnico-amministrativa atta ad assicurare alle prove sui materiali da costruzione un adeguato livello qualitativo e conferire loro carattere di certificazione ufficiale. Le nuove circolari sostituiscono la precedente, restando confermata la validità delle autorizzazioni già rilasciate.
Tuttavia, al fine di semplificare l’iter procedurale per il conseguimento dell’autorizzazione, di migliorare l’applicazione delle più recenti norme tecniche nel settore dei lavori e delle opere di ingegneria civile e garantire migliori condizioni di qualità, affidabilità e indipendenza nelle attività di prova e certificazione, si ritiene oggi necessario ridefinire i requisiti richiesti ai soggetti che operano nei settori in argomento, tenendo anche conto dell’esperienza maturata, del quadro normativo introdotto dall’entrata in vigore delle recenti norme tecniche e delle disposizioni del citato art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.
In aderenza agli obiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE e in conformità ai principi che disciplinano l’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova e il loro operato in ambito europeo, nonché ai principi del Diritto comunitario (Direttiva europea n.89/123/CEE riguardante i servizi), nel definire i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, recante Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993,n. 246.
di O.O.
Scarica la Circolare 7617 – materiali da costruzione

