Edilizia
Mancata indicazione dei costi della manodopera? Esclusione dalla gara
Nel caso in cui i modelli dichiarativi del bando siano privi di spazio fisico per l'indicazione separata dei costi della manodopera, il giudice deve verificare questa ‘materiale impossibilità’
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Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3699 dell’11 maggio 2021, tratta l’obbligo dell’indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica in una gara d’appalto.
L’appellante, una società graduata al secondo posto in una procedura negoziata d’urgenza, chiedeva la riforma della sentenza con cui il Tar per la Lombardia, Milano, Sez. II, aveva respinto il ricorso contro gli esiti della gara, per incertezza e intrinseca contraddittorietà nell’offerta aggiudicata, ritenuta parziale, incerta e indeterminata in quanto priva dell’indicazione dei costi della manodopera e corredata da schede tecniche insufficienti.
Obbligo di indicazione dei costi della manodopera
L’appello è stato ritenuto fondato ed è stato accolto dal Consiglio di Stato, che ha affrontato in primis la questione dell’obbligatoria indicazione, tra gli altri elementi dell’offerta economica, del costo della manodopera, richiamando la sentenza del giudice comunitario C-309/18 del 2 maggio 2019, che ha affermato i seguenti principi:- la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione;
- se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, si può consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice;
- la regola opera anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione;
- nei casi in cui il bando di gara si accompagni alla predisposizione di modelli dichiarativi ad uso obbligatorio concretamente privi di spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera, il giudice del merito deve verificare la “materiale impossibilità” di evidenziare, nel rispetto della prescrizione normativa, i costi in questione, legittimandosi – in presenza di circostanze idonee a “generare confusione” in capo agli offerenti – l’eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

