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Limite al subappalto, le proposte di ANIE per la categoria prevalente

Fra le varie indicazioni presentate in Senato, Anie chiede di integrare la definizione di subappalto negli appalti di forniture
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Limite al subappalto, le proposte di ANIE per la categoria prevalente
Rivedere ulteriormente la Legge europea 2019-2020, volta a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario in merito al subappalto. È questa una delle proposte che la Federazione ANIE, in rappresentanza di oltre 1.500 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico, ha presentato alla 14a Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato. In particolare, è al vaglio il disegno di legge contenente disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Tra gli obiettivi, le modifiche, all’articolo 8, del Codice dei contratti pubblici (A.S. 2169). Il disegno di legge già recepisce una serie di indicazioni in materia di subappalto. Tra queste, l’abrogazione dell’obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta. Oltre all’eliminazione della direttiva che permette al subappaltatore di essere motivo di esclusione per l’appaltatore.

Subappalti: le forniture tecnologiche

Nel Codice dei Contratti pubblici, la definizione di subappalto è “agevolmente applicabile ai soli contratti di lavori e di servizi”. Generando, nell’ambito delle forniture, diverse criticità operative. Ecco perché nelle proposte avanzate, l’ANIE chiede di “chiarire anche nell’ambito delle forniture quali tipologie di contratto siano da considerare subappalti”. La proposta della Federazione, in particolare per le forniture tecnologiche, è di integrare la definizione contenuta al comma 2 dell’articolo 105 del Codice dei Contratti: nelle ipotesi di forniture tecnologiche non dovrà essere considerata alla stregua di un subappalto la semplice fornitura di un bene ordinariamente rinvenibile nel catalogo dell’operatore economico. “La diversa ipotesi di subappalto sarà integrata solo se l’appaltatore principale dovesse richiedere la fornitura di un prodotto realizzato su proprie specifiche tecniche”. Non rientrante nell’ordinario ciclo produttivo del sub-fornitore.

Il limite al subappalto

Il tessuto industriale italiano rende strategica la funzione del subappalto. La proposta di Federazione ANIE è prevedere, per appalti di lavori, servizi e forniture, un limite percentuale per la categoria prevalente. “L’apposizione di un limite, in tal senso, è da considerare ammissibile proprio in ragione della preponderanza della prestazione in relazione all’appalto affidato”, sottolinea Maria Antonietta Portaluri, Direttore Generale di ANIE. Ecco, dunque, come anderebbe cambiato l’articolo 8, comma 1, lettera c): “La categoria prevalente di lavori, servizi e forniture potrà essere subappaltata nel limite indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che dovrà essere compreso tra il 30 ed il 50% della medesima categoria. Per lavori, servizi e le forniture, le stazioni appaltanti indicano nel bando le categorie o prestazioni principali e secondarie e tale limite è riferito all’importo della prestazione principale”.

Il subappalto a cascata

Il divieto per i soggetti partecipanti alla gara di assumere il ruolo di subappaltatore genera un “aggravio procedurale”, secondo ANIE. Il motivo? Obbliga le stazioni appaltanti a verificare che l’operatore scelto non abbia a sua volta partecipato alla gara in qualità di concorrente. Prima di autorizzare il subappalto. Il divieto “rischia quindi di paralizzare il mercato”. E va eliminato. Ma non solo. Per garantire la qualità dell’esecuzione e per sostenere le imprese di micro o piccole dimensioni particolarmente specializzate, si ritiene “necessario reintrodurre la deroga al subappalto a cascata”.  Tutto ciò per specifiche categorie di lavorazioni, “in linea con quanto già previsto nella vigenza del precedente Codice Appalti”. Pertanto, ANIE propone di prevedere che – almeno per le categorie super-specialistiche individuate nel DM 248/2016 – sia prevista la “possibilità di affidare ad aziende particolarmente specializzate le attività di montaggio ed installazione”.
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