Edilizia

DURC di congruità, indicazioni INL e MLPS

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Nella nota 19 luglio 2021, l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce le indicazioni sulla verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità) secondo quando previsto dal DMLPS 25 giugno 2021, n. 143, registrato alla Corte dei Conti.

Il decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021, n. 143 definisce il sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili è stato registrato alla Corte dei Conti il 19 luglio 2021 ed è ora pubblicato sul sito del Ministero: D.M. 25 giugno 2021 con corredo di diapositive esplicative.

Lo ha annunciato, insieme a una nota esplicativa del 19 luglio 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Con essa lo INL fornisce le indicazioni circa la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità) secondo quando previsto dal DM 25 giugno 2021. Lo INL ricorda che il DM 25 giugno 2021 è attuativo di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile: Accordo collettivo del 10 settembre 2020

La nota sintetizza le previsioni del D.M. 25 giugno 2021, dalle definizioni di “congruità della manodopera” e di attività “direttamente e funzionalmente connesse” a quelle svolte dall’impresa affidataria dei lavori (rif. allegato X TUSL – D.Lgs. n. 81/2008) alla previsione di una apposita Convenzione tra le Istituzioni coinvolte per definire le modalità di interscambio delle informazioni, al campo di applicazione del decreto.

Ricordando che la verifica della congruità della manodopera si basa sugli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella dell’accordo collettivo 10 settembre 2020, sul sito INL essa viene allegata: tabella con gli Indici di Congruità 2021.

Lo INL richiama l’attenzione sulla previsione dell’art. 2, comma 4, D.M. 25 giugno 2021, secondo la quale “le disposizioni non trovano applicazione ai lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione”.

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