Dalla patente a punti alla sicurezza sul lavoro: le novità introdotte dalla Legge “PNRR 4”

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2/3/2024 la legge 29 aprile 2024, n. 56 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Si tratta del c.d. Decreto PNRR 4.
Cantieri, sicurezza e diritti: le richieste (quasi tutte accolte) prima del via libera al PNRR 4
Prima della conversione in legge, il decreto PNRR 4 era stato oggetto di forti pressioni da parte di sindacati e imprese.
Al centro delle modifiche l’art. 29: rafforzamento del DURC, sanzioni più dure contro il lavoro nero, e introduzione della “patente a punti” per i cantieri.
Dal 1° ottobre 2024, imprese e autonomi avrebbero potuto operare solo con almeno 15 crediti, scalabili in caso di violazioni. I sindacati avevano chiesto parità contrattuale negli appalti, riduzione della soglia DURC da 500mila a 70mila euro, e stop ai contratti pirata.
Forti tensioni sulla deroga concessa alle imprese SOA dalla patente a punti: le associazioni artigiane la difendevano, i sindacati chiedevano lo stop.
Secondo questi ultimi, cancellare la norma significava bloccare il percorso per una vera qualificazione del lavoro nei cantieri.
La discussione parlamentare si era giocata sull’equilibrio tra semplificazione e diritti, trasformando il decreto in una riforma cruciale per il settore edilizio.
Le modifiche apportate in sede di conversione al D.L. n. 19/2024
Nuovi standard per il trattamento dei lavoratori negli appalti
Nell’ambito della disciplina sul trattamento del personale impiegato negli appalti e nei subappalti di opere o servizi, si è innalzato il livello di tutela dei lavoratori, imponendo ai datori di lavoro l’obbligo di garantire un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Viene superato, dunque, il criterio originario, che faceva riferimento al contratto “maggiormente applicato”, sancendo l’applicazione del contratto maggiormente rappresentativo in relazione al settore e alla zona strettamente connessi all’attività oggetto dell’appalto o subappalto.
Estensione e regolamentazione della patente a crediti nei cantieri edili
Viene potenziato il sistema della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili dando la possibilità di estendere l’obbligo ad ulteriori ambiti di attività, da individuarsi con successivo decreto ministeriale, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La patente, che parte con un punteggio iniziale di 30 crediti, consente di operare solo se il saldo non scende sotto i 15 crediti, salvo rare eccezioni. Sono esonerati dall’obbligo soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni intellettuali, imprese con attestazione SOA e soggetti muniti di documento equivalente rilasciato da altro Stato.
Incentivi al personale ispettivo e nuove misure per la sicurezza post-sisma
Sempre in tema di vigilanza e sicurezza nei luoghi di lavoro, viene incrementata dal 15% al 20% la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori che può essere destinata a incentivare il personale ispettivo su scala nazionale. Contestualmente, per fronteggiare le delicate esigenze di tutela della sicurezza nei cantieri relativi alla ricostruzione post-sismica dell’Italia centrale (eventi sismici 2016), vengono introdotte specifiche disposizioni operative, finalizzate a rafforzare i presidi di prevenzione e vigilanza nell’esecuzione degli interventi.
Articolo del 17 aprile 2024, aggiornato il 29 aprile 2025