Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Cgars), con la
sentenza n. 795/2020 del 14 novembre 2020, affronta questioni di aggiudicazione di un bando di gara deliberando sul ricorso proposto da una ditta di costruzioni, contro una sentenza del Tar che aveva confermato il provvedimento con cui un Comune l’aveva esclusa da una gara. Il ricorrente contestava la decisione del Comune, sostenendo che sarebbe occorso “conteggiare separatamente anche le offerte con identico ribasso all’interno del taglio delle ali”.
Con il cosiddetto “
taglio delle ali“, cioè l’accantonamento delle offerte “estreme”, si individua la
soglia di anomalia delle offerte. L’operazione non comporta l’esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nelle “ali”. Ma solo l’
accantonamento temporaneo delle offerte dal calcolo della soglia di anomalia a fini prudenziali.
Confermata la sentenza del Tar
I giudici del Cgars hanno confermato la sentenza del Tar che, a loro parere, “ha dato una ragionevole interpretazione normativa, nel senso di
conteggiare separatamente le offerte con identico ribasso solo per le offerte a cavallo del taglio delle ali e non per quelle all’interno del taglio delle ali, e controvertendosi nella specie di offerte con identico ribasso all’interno del taglio delle ali; infatti, secondo il codice dei contratti pubblici, quando, nell’effettuare il calcolo delle offerte da includere nel taglio delle ali siano presenti
una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare.
“Il richiamo del principio della
cristallizzazione della soglia di anomalia (comma 15 dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016) non è pertinente – si legge nella sentenza – quando la materia del contendere sia il criterio di determinazione della soglia di anomalia. Perché una cristallizzazione della soglia, in siffatta evenienza, significherebbe impedire in radice la tutela giurisdizionale in forma specifica nel caso di errata determinazione della soglia di anomalia.”
La previsione processuale extravagante del Decreto Semplificazioni
I supremi giudici amministrativi siciliani, nel rigettare la richiesta di sospensione della sentenza del Tar, precisano che, nei casi di appalti sotto soglia, come quello in esame, non si può fare fede al Decreto-Legge n, 76 del 2020 (c.d.
Decreto Semplificazioni), convertito dalla legge n. 120 del 2020, perché riguarda i soli appalti sopra soglia comunitaria.
In particolare,
non è applicabile il comma 6 dell’art. 5 di tale decreto, che prescrive al giudice di tener conto delle probabili conseguenze del provvedimento (di esclusione da una gara) “per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale o locale alla sollecita realizzazione dell’opera e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare”. E di valutare anche “la
irreparabilità del pregiudizio per l’operatore economico, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto pubblico alla celere realizzazione dell’opera. In ogni caso, l’interesse economico dell’appaltatore o la sua eventuale sottoposizione a procedura concorsuale o di crisi non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse alla realizzazione dell’opera pubblica”.
L’ambito applicativo di tale disposizione deve essere riferito ai casi in cui o vi sia tra le parti una
controversia sull’inadempimento contrattuale o una
controversia su un provvedimento amministrativo di sospensione dei lavori disposto dal Rup. In ogni caso la citata previsione processuale extravagante non incide sulle regole processuali in ordine alle sentenze di merito del giudice amministrativo sull’aggiudicazione degli appalti e sulla sorte del contratto.
Inoltre, nel caso in esame “La paventata sospensione dei lavori a scapito dell’interesse pubblico al sollecito completamento dell’opera non è un risultato inevitabile derivante dalla sentenza di primo grado, apparendo agevole il subentro del ricorrente vittorioso, senza soluzione di continuità e senza danno per l’interesse pubblico”.