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Correttivo Codice Appalti: prosegue l’iter legislativo

Dopo i pareri di Consiglio di Stato e Conferenza unificata, prosegue in Parlamento l’iter per l’emanazione del correttivo al Codice Appalti
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Correttivo Codice Appalti: prosegue l’iter legislativo

Con ordinanza del 12 dicembre 2024, l’Ufficio centrale ha dichiarato conforme alle norme la richiesta di referendum abrogativo sulla “esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”. Il Parlamento continua invece il processo di discussione verso l’approvazione del decreto correttivo al Codice degli Appalti.

Il correttivo al Codice Appalti

Dopo il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 27 novembre 2024 e quello reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 3 dicembre 2024, prosegue l’iter di approvazione del decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”.

È del 17 dicembre 2024 il parere positivo della VIII commissione parlamentare “Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e del Senato. Tali pareri seguono quelli delle Commissioni V Bilancio e Tesoro e XIV Politiche dell’Unione Europea (per i profili di compatibilità normativa UE), alla Camera; e, al Senato, delle Commissioni 5ª (Bilancio) e 4ª (Politiche dell’Unione europea). Il parere del Senato include sia “condizioni” che “osservazioni”, mentre quello della Camera contiene unicamente “osservazioni”. In entrambi i casi, è bene chiarire, le indicazioni non sono vincolanti per il Governo.

Il parere della VIII Commissione parlamentare alla Camera

Il parere reso è positivo, pur con qualche significativa osservazione: ben 52.

È il caso del termine di standstill processuale che, già oggetto di critiche da parte del Consiglio di Stato, si chiede venga modificata la norma nel senso di prevedere una riduzione non inferiore ad almeno trentadue giorni.

Sulla riduzione dei prezzi la Commissione parlamentare chiede che sia chiarito che la revisione dei prezzi opera nella misura dell’80% dell’intera variazione, con l’effetto di lasciare il valore del 5% unicamente come soglia oltre la quale scatta il meccanismo revisionale oppure, in alternativa, modificare le percentuali in 2% dell’importo complessivo del contratto, come soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi, e 90%, come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta.

Sempre in tale direzione muove l’indicazione relativa alle clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 60 del codice, in relazione alle quali il Governo viene invitato a dare attuazione al principio dell’obbligatorietà dell’inserimento di clausole revisionali nei contratti di sub-appalto o nei sub-contratti, in modo tale da tenere conto delle specifiche prestazioni affidate in sub-appalto o mediante sub-contratto, così da garantire al sub-appaltatore o sub-contraente condizioni di revisione pienamente coerenti con la natura dell’attività concretamente svolta. Si chiede altresì una modifica delle tabelle di cui all’allegato II.2-bis, che contengono gli indici revisionali relativi e le loro relative disaggregazioni settoriali, così che queste risultino quanto più adesive alla realtà negoziale del settore merceologico afferente agli appalti di servizi e forniture.

Sulle esclusioni all’accesso agli atti di gara si invita il Governo a valutare l’opportunità di esplicitare che i limiti al diritto di accesso riguardano anche la documentazione avente contenuti altamente tecnologici.

Il parere della VIII Commissione parlamentare al Senato

Il parere reso è positivo, pur con alcune condizioni e osservazioni (14 condizioni e 81 osservazioni).

I temi su cui si è concentrato il Senato sono analoghi a quelli già attenzionati dalla Camera e che sono stati presi a riferimento nel presente contributo. Altri, invece, non erano stati oggetto di attenzione da parte della Camera. Quest’ultimo è il caso, ad esempio, della previsione del RUP esterno in caso di personale carente dei requisiti previsti per il ruolo di RUP prevedendo l’inserimento, all’articolo 15 del codice, dopo il comma 2, di un nuovo comma 2-bis.

Ovvero nell’ipotesi di soccorso istruttorio, laddove si chiede di intervenire sull’articolo 101, comma 4, del Codice, al fine di evitare che le stazioni appaltanti, ricevuta la richiesta da parte dell’operatore economico di rettificare errori materiali relativi al contenuto dell’offerta tecnica o economica, siano costrette, per verificare che tale rettifica non comporti modifiche sostanziali all’offerta stessa, ad aprire e controllare le offerte previamente presentate e quelle rettificate, con conseguente notevole dilatazione dei tempi di conclusione della gara.

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