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Correttivo al Codice dei contratti pubblici, le proposte di modifica dell’OICE

Tra le indicazioni, rivedere le regole per gli affidamenti diretti e il divieto assoluto per le prestazioni gratuite dei professionisti
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Correttivo al Codice dei contratti pubblici, le proposte di modifica dell’OICE

Rivedere le regole per gli affidamenti diretti, divieto assoluto per le prestazioni gratuite dei professionisti. E ancora: ripristinare la possibilità, per i prestatori di servizi di ingegneria e architettura, di ottenere l’anticipazione del prezzo. L’OICE, in audizione presso la Commissione VIII Ambiente della Camera con il Presidente Giorgio Lupoi e il Direttore Generale Andrea Mascolini, ha illustrato una serie di proposte migliorative in merito allo schema di decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Come ha illustrato Giorgio Lupoi, “Abbiamo depositato oltre 20 richieste di modifica per migliorare un testo sul quale abbiamo dato atto al Ministero di avere svolto un importante lavoro soprattutto sul tema dell’equo compenso, ma che necessita di importanti modifiche che da tempo chiediamo”.

Codice appalti: l’anticipazione del prezzo

La prima obiezione riguarda la necessità di rendere nuovamente applicabile agli appalti di servizi di ingegneria e architettura l’istituto dell’anticipazione del prezzo, “immotivatamente escluso dal 2023 dopo che dal 2019 è stato previsto anche per servizi e forniture”. Altra questione, la revisione dei prezzi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.

Per OICE sarebbe opportuno intervenire con una norma interpretativa al fine di superare la distinzione fra contratti ad esecuzione periodica o continuativa e altri contratti, quanto meno con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura. Un incarico di direzione lavori ovviamente è a carattere continuativo e periodico, ma anche un incarico di progettazione va assimilato alla direzione lavori. “Il progettista risulta impegnato non soltanto nella fase di redazione degli elaborati ma anche nelle successive e più onerose fasi procedurali legate all’approvazione da parte del committente e delle successive autorizzazioni”.

Compensi e appalto integrato

Tra le altre criticità, l’impossibilità di variare il compenso pattuito anche quando la stazione appaltante chiede prestazioni ulteriori. A tal fine si ritiene “opportuno fissare una percentuale di aumento/diminuzione dell’importo delle opere superata la quale, per la differenza, bisogna rettificare il compenso professionale che, come noto, è funzione dell’importo dei lavori”.

Per quanto riguarda l’appalto integrato, il nuovo Codice ammette la facoltà, per le sole stazioni appaltanti qualificate, di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base del PFTE per tutte le opere, con la sola esclusione delle opere di manutenzione ordinaria. L’obiezione è che tale attività rischia di pregiudicare la qualità del progetto, posto che l’impresa di costruzioni sarà tentata di richiedere al progettista di redigere il progetto migliore per essa e non il progetto migliore dal punto di vista qualitativo.

Le soglie di affidamento servizi

L’articolo 50 stabilisce le soglie per gli affidamenti di servizi, stabilizzando a 140.000 euro quelle legate alle “semplificazioni COVID-19” e del PNRR. In particolare si prevede che l’affidamento diretto, per servizi e forniture, sia possibile fino a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici. La scelta del legislatore ha ridotto quindi notevolmente la concorrenza nell’ambito degli affidamenti di servizi. OICE propone così di “ridurre la soglia per gli affidamenti diretti da 140.000 euro a 75.000 euro, al fine di garantire una maggiore tutela della trasparenza degli affidamenti e della qualità della progettazione”.

L’OICE poi insiste sul divieto di gratuità delle prestazioni, affievolito dall’art. 8 con alcune deroghe. In tal caso, nessuna eccezione deve essere prevista, in linea con l’esigenza di garantire al massimo l’applicazione del fondamentale principio dell’equo compenso.

Correttivo al Codice dei contratti pubblici: la verifica dei progetti

In merito alla verifica dei progetti, per OICE è necessario superare i limiti – che peraltro non hanno riscontro nella normativa UE della suddivisione del mercato sopra e sotto i 20 milioni: “Occorre aumentare a 50/100 milioni la soglia oltre la quale l’affidamento dell’attività di verifica è consentito anche a professionisti, studi e società. Non soltanto, quindi, ad organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020”.

Nel documento dell’associazione depositato agli atti della Commissione VIII Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, figurano fra le altre che siano ripristinati i limiti al subappalto di progettazione favorendo però l’esternalizzazione per le consulenze specialistiche. Infine, va previsto il modello per la certificazione dei servizi svolti.

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